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Contributo unificato e

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 6053 dell’11 marzo 2013 – qualora l'attore “integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale”.

Così, nei casi in cui nell’atto di citazione venga indicata una cifra determinata con aggiunta dell’espressione “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, il valore della controversia si presume uguale alla competenza del giudice adito ai fini dell’individuazione del contributo unificato dovuto.

La formula utilizzata in questi casi, infatti, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e consente al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.