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Sviluppo e crescita: pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2012. Adeguamento del sistema sanzionatorio delle COOP.

L’ articolo 46 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 , recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ", ha apportato modifiche rilevanti all’art. 12 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (recante Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi), aggiungendo il nuovo comma 5-ter nel quale si stabilisce che agli enti cooperativi che si sottraggono all`attivita` di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000, 00 ad euro 500.000, 00 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell`autorita` di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell`irreperibilita`.
La stessa norma si applica alle irregolarita` previste dall`articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita`. Pertanto nel caso di:
a) omessa comunicazione delle notizie di bilancio , ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualita` prevalente;
b) omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita` prevalente ; in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita`, si applichera` la sanzione amministrativa da euro 50.000, 00 ad euro 500.000, 00.
Stessa sanzione verra` applicata agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza.
Nella relazione al decreto si legge che la motivazione alla base di tale novita` e` il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente usufruite dalle cooperative, con particolare riferimento a quelle che sfuggono le ispezioni.