Sei in: Altro

Rifiuti: apportate modifiche alla movimentazione aziendale e al deposito temporaneo

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche` effettuata percorrendo la pubblica via, non e` considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e` altresi` considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall`imprenditore agricolo di cui all`articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita` giuridica della cooperativa agricola di cui e` socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Lo ha stabilito l’articolo 28 della legge n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, procedendo alla modifica degli articoli 183 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.