Sei in: Altro

Maternità facoltativa frazionata in giorni: criteri specifici per i conteggi

Fondazione Studi risponde al quesito.

Quesito: Maternità facoltativa frazionata a giorni

Del: 03 febbraio 2012

Quesito

Gestione di maternità facoltativa frazionata in giorni, sia in merito ai conteggi di incidenza del sabato, qualora la lavoratrice effettui la settimana corta, (LV), ore settimanali 40 e sia nel caso la richiesta di maternità facoltativa frazionata a giorni, provenga da operaia con paga mensilizzata, ed attività svolta con “settimana corta”.

L’enunciato normativo “massimo mesi 6” di giorni 180 di calendario, a quanti giorni retribuiti corrispondono?

L’operaia mensilizzata, che goda di maternità facoltativa frazionata, ha diritto a 180 giorni di indennità INPS? O sono da decurtare 26 domeniche?

Nell’impiegata con “settimana corta” lavorativa (LV) è richiesta di facoltativa frazionata in tali giorni, la quota retributiva del sabato và trattenuta?

La circolare n. 8 del 2003 dell’INPS comunica di rideterminare i giorni lavorati o retribuiti” se l’attività lavorativa è svolta con “ settimana corta”. Si potrebbe considerare 1 giorno come 1, 20?

Al mensilizzato con attività – settimana corta – anticipo 5/26 o 6/26 di indennità INPS? l datore di lavoro trattiene come INPS? o in 6/26?

Il “vuoto normativo” non aiuta a dirimere i dubbi sul trattamento dei “5 giorni di assenza” (L/V9, richiesti all’INPS. Ovvero “5=40h” o “5/26 di coeff/h CCNL”?

Risposta

Il calcolo dell’indennità per maternità facoltativa si determina con gli stessi criteri per l’astensione obbligatoria, escludendo però dal computo il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

L’indennità giornaliera deve essere quindi moltiplicate per le giornate indennizzabili individuate con gli stessi criteri per l’astensione obbligatoria.

Le giornate indennizzabili nel periodo di assenza facoltativa dal lavoro sono:

  • ai lavoratori con qualifica di operai, l’indennità compete per le giornate feriali comprese nel periodo di congedo (incluso il sabato in caso di settimana corta) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali;

  • agli impiegati l’indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica

Occorre mettere in evidenza che per determinare il valore giornaliero si dovrà procedere analogamente come si procede per la malattia ovvero (art. 34 del Dlgs 151/2001):

Per gli operai il valore giornaliero sarà ricavato dall’importo sopra indicato suddiviso per il divisore fisso “26” in caso di retribuzione mensilizzata e in presenza di mese interamente lavorato,

in caso di operai con paga oraria il valore giornaliero si determina avendo come divisore il numero delle giornate lavoratore o comunque retribuite . In caso di settimana corta di 5 giorni, il divisore deve esser incrementato con l’aggiunta delle steste giornata: in pratica, si tratta di moltiplicare il numero delle giornate per 1, 2.

Per gli impiegati il valore giornaliero si ottiene dividendo l’importo sopra indicato per 30.

Pertanto il coefficiente per la sesta giornata va preso in considerazione soltanto per gli operai con paga oraria.