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Separazione personale. legittimo l’intervento del figlio maggiorenne ma non indipendente

Con sentenza n. 4296 del 19 marzo 2012, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto ad un ragazzo maggiorenne la legittimazione ad intervenire, ai sensi dell’articolo 105 del Codice di procedura civile, nel procedimento di separazione personale dei propri genitori al fine di vedersi riconoscere un assegno mensile che gli consentisse di proseguire negli studi universitari.

Per la Suprema corte, la posizione del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente ed avente, dunque, diritto al mantenimento, lo legittimava in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. La sua era, infatti, una situazione soggettiva comportante la legittimazione ad agire, posto che “essa costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito”.