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Sostituzione della detenzione con lavori socialmente utili. e’ il giudice a dover individuare i tempi ed i modi

Secondo la Quarta sezione penale di Cassazione – sentenza 4927 dell’8 febbraio 2012 – ai fini della sostituzione della detenzione domiciliare con il lavoro socialmente utile non è necessaria un’espressa richiesta del condannato né, a maggior ragione, che lo stesso indichi l'ente presso il quale svolgere l'attività e ne ottenga il consenso.

Sulla scorta di detto assunto la Suprema corte ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Torino di respingere la domanda del ricorrente di sostituzione della detenzione domiciliare con un lavoro socialmente utile, sull’assunto che quest’ultimo non aveva indicato l'ente dove svolgere l’attività né ottenuto il consenso di questi.

Per la Corte, in definitiva, spetta al giudice individuare i tempi e i modi per l'espiazione alternativa della condanna senza che sia necessaria, a tal proposito, neppure che l’interessato avanzi specifica domanda; anzi è sufficiente, per contro, che il condannato non si opponga alla proposta.


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