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Esenti da iva le prestazioni sanitarie rese dalle farmacie


Con risoluzione n. 128/E/2011 del 20 dicembre, l’agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di consulenza giuridica circa la riconducibilità nell’ambito applicativo dell’esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/72, delle prestazioni rese dalle farmacie nei confronti sia dei clienti che dei fornitori: professionisti sanitari a cui viene affidata la materiale esecuzione delle prestazioni anche se non strutturati in forma societaria o di cooperativa.

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia richiama alcuni principi già confermati dalla prassi ministeriale consolidata e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza C141/00, del 2002), secondo cui l’applicabilità dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in base alla natura delle prestazioni fornite, che devono rientrare tra quelle dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, e ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all'esercizio della professione, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Premesso tutto ciò e tenuto conto che il decreto legislativo n. 153/2009 ha disciplinato i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, menzionando espressamente la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l’effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di base, la risoluzione offre la seguente conclusione.

Sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia, sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente soddisfano i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione dall'Iva, in quanto oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e di fatto materialmente rese da soggetti abilitati. Dato poi il carattere oggettivo delle norma citata, la stessa esenzione deve riconoscersi anche al caso in cui la farmacia si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente/paziente, di una struttura societaria, anche organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.

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