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Sfratto per morosita`. non basta il mancato pagamento di una sola mensilita`



Con sentenza depositata il 13 dicembre 2011, la n. 26709, la Cassazione ha spiegato che, per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del contratto di locazione “la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti-stagno”, dovendosi considerare, altresì, la scadenza dei canoni, il loro importo, nonché il comportamento della parte inadempiente. Su detto ultimo punto, in particolare, occorre anche valutare se parte conduttrice sia esente da qualsiasi condotta colposa.

Ne consegue che ai fini dell'ottenimento dello sfratto per morosità non è sufficiente il mancato pagamento di uno solo dei canoni previsti. Tale inadempimento, in ragione anche del comportamento tenuto dal conduttore, non è, infatti, da considerare di tale gravità da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto.

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