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Danno patrimoniale da lite temeraria liquidabile in via equitativa


Nelle ipotesi in cui venga riscontrata la temerarietà di una lite ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile ma manchi la prova di conseguenti concreti e specifici danni patrimoniali, il giudice può, comunque, attribuire alla parte vittoriosa, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia ed anche alle spese giudiziali che concretamente competerebbero alla parte vittoriosa, il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla sua liquidazione in via equitativa.

E' il principio fissato dai giudici della Sesta sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 20995 con cui è stata ribaltata la decisione delle corti di merito che avevano escluso un risarcimento da lite temeraria sull'assunto che non era stata data l'effettiva dimostrazione della lesione subita.

Nell'escludere che tale tipo di danno sia da considerare “in re ipsa, il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno conseguenza”, la Corte di legittimità ha sottolineato che, comunque, subire iniziative giudiziarie o resistenze temerarie a pretese giudiziali, determina una lesione certa consistente nello “scarto” tra la liquidazione delle spese giudiziali e quanto invece normalmente riconosciuto tra cliente e difensore.


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