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Affrancamento agli sgoccioli

AFFRANCAMENTO AGLI SGOCCIOLI



La Finanziaria 2008 e il successivo decreto dell’Economia 25 luglio hanno reso operativa la procedura secondo la quale è possibile riallineare, mediante il versamento di un imposta sostitutiva che va dal 12 al 16%, le differenze di valore evidenziate su beni che sono iscritti, dalla società conferitaria, tra le immobilizzazioni immateriali e materiali, compreso l’avviamento. Entro domani, 30 settembre 2008, i valori civilistici e fiscali dei beni riallineati dovranno essere indicati nel quadro RQ di Unico 2008, calcolando così la convenienza dell’affrancamento dei valori dei beni conferiti versando la prima rata dell’imposta sostitutiva relativa agli atti conclusi entro il 31 dicembre 2007. Sull’argomento si sono espresse anche la circolare n. 57/E/08 del Fisco e la n. 51/08 di Assonime: entrambe hanno evidenziato come la differenza dei valori rappresenta di fatto la base imponibile per il versamento dell’imposta sostitutiva. I due documenti di prassi citati insieme al Dm indicato mettono in evidenza, inoltre, altri due elementi: la causa che ha generato il disallineamento e l’entità che può essere riallineata.


Riguardo al primo fattore, si sottolinea che il disallineamento dei valori civilistici e fiscali delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritto nell’attivo patrimoniale è frutto di una rivalutazione che ha luogo nel momento in cui avviene l’operazione straordinaria. I soggetti interessati, dunque, sono oltre alla società conferitaria, anche la beneficiaria, oppure l’incorporante o la società risultante da una fusione. Vi possono, però, essere dei casi in cui il suddetto disallineamento è presente nella società conferente prima dell’esecuzione dell’operazione straordinaria. Si tratta di disallineamenti che possono avere cause differenti: per esempio, disallineamenti da deduzioni extracontabili nel quadro EC, oppure rivalutazioni volontarie per arrivare ai maggiori valori derivanti dalla prima adozione degli Ias. Anche in questi casi sarà possibile procedere con l’affrancamento facendo, però, particolare attenzione. Ci sono espliciti passaggi del Decreto ministeriale dello scorso luglio e della circolare 57/E che impongono di applicare il regime sostitutivo da quadro EC (articolo 1, comma 34, legge 244/07), al posto dell’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali.


Riguardo all’entità che può essere riallineata è da tener presente che si possono creare delle differenze residue, perciò è possibile riallineare solo una parte delle differenze ma, in questo caso, occorre far riferimento alle categorie omogenee indicate dal Dm 25 luglio 2008. Questo perché ci si può trovare di fronte ad un disallineamento che non si è creato al momento dell’operazione straordinaria, bensì alla chiusura del bilancio dello stesso esercizio o di quello successivo a seconda del momento in cui si decide di eseguire l’affrancamento. Infatti, l’affrancamento opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione si intende effettuata. In caso di opzione in Unico 2008, il riconoscimento dei maggiori valori decorre dall’anno in corso.