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La trasferta nel contratto dei metalmeccanici


Il CCNL dei Metalmeccanici 15 ottobre 2009 può essere considerato uno dei contratti più complessi in assoluto dal momento che al suo interno vengono regolamentate una molteplicità di accadimenti o eventi che possono verificarsi nello svolgimento di una normale attività lavorativa, e più precisamente trasferte, malattie, infortuni e permessi.


Per quanto riguarda più da vicino l’istituto della trasferta, il CCNL stabilisce che il trattamento economico della trasferta spetta a tutti quei lavoratori che sono comandati a prestare la propria opera al di fuori della sede, stabilimento o cantiere per il quale sono stati assunti: di conseguenza sono esclusi dal novero dei destinatari di tale indennità coloro che vengono esplicitamente assunti per prestare la loro opera con successivi e continui spostamenti sul territorio nazionale. Tale Indennità di trasferta ha in sostanza la funzione e lo scopo di risarcire in modo forfetario le spese sostenute da parte del dipendente nell’interesse del datore di lavoro: tali spese sono sostanzialmente quelle relative ai pasti e al pernottamento e quindi, proprio per tale motivo, la loro natura non può essere retributiva anche se tali somme vengono erogate al dipendente in modo continuativo per tutta la durata della trasferta.

Molto spesso alcune aziende optano per il rimborso a piè di lista, sostituendo anche in modo parziale il trattamento dell’indennità di trasferta, con rimborso delle spese di vitto e alloggio. Le spese relative all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto necessari per raggiungere il luogo dove il lavoratore viene comandato ad esplicare la propria opera lavorativa sono rimborsate completamente dal datore di lavoro e, su presentazione di adeguata documentazione, anche le spese relative all’eventuale tassa di soggiorno, a spese postali e varie sostenute dal lavoratore nell’interesse del datore di lavoro.

Dal momento che lo spostamento del dipendente è insito nel concetto di trasferta, il CCNL prevede anche l’erogazione di un trattamento economico per il tempo di viaggio necessario per poter raggiungere con i mezzi di trasporto la località di destinazione e viceversa, per il rientro nella normale sede di lavoro: il rimborso di tali spese dovrà essere comunicato ad opera del dipendente all’azienda di modo da poter permettere il calcolo per l’erogazione del compenso. E’ pacifico che tale compenso ricopre l’eventuale tempo viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro e viene considerato escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge o contrattuali, come avviene per l’indennità di trasferta. Il compenso viene calcolato determinando l’85% della quota oraria moltiplicandola per le ore eccedenti il normale orario di lavoro; tale erogazione copre qualunque ulteriore maggiorazione prevista per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il CCNL prevede anche uno speciale trattamento nel caso in cui durante il periodo di trasferta insorga per qualsiasi motivo un evento morboso, e quindi una malattia, oppure un infortunio: in queste circostanze, ferme restando la facoltà del datore di lavoro di disporre il rientro del dipendente in qualsiasi momento, è dovuto il trattamento della trasferta per tutto il periodo dell’evento con un massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede.

La disciplina della trasferta, come anticipato, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che sono comandati a prestare la propria opera al di fuori della normale sede di lavoro per la quale sono stati assunti, non trova quindi applicazione nei confronti di coloro che sono stati assunti esclusivamente per prestare la loro opera con continui e frequenti spostamenti presso cantieri o lotti produttivi sparsi su tutto il territorio nazionale (e quindi palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili). Per tali lavoratori è prevista, in sostituzione dell’indennità di trasferta una maggiorazione del 30% sui minimi di paga base contrattuale al netto degli importi per livello dell’ex indennità di contingenza.


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