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La dichiarazione e` infedele anche quando scala crediti da esigere

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13014 del 14 giugno 2011, ha chiarito che nel caso di impugnazione di una cartella relativa alla riscossione dell'Irpeg, verificata con pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, tale sanzione è comunque dovuta, anche se l'imposta non dichiarata è poi effettivamente riscossa o debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.

Dunque, le dichiarazioni infedeli sono punite anche se omettono somme che poi vengono compensate con crediti pregressi.

A detta della Corte, lo scopo della sanzione - ex articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 - è quello di prevenire la presentazione di dichiarazioni infedeli: le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore.


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