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Blocco alle compensazioni al crocevia delle sanzioni

L’art. 31 del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto: con la Circolare 137E dell’11 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate sono state poi fornite delle precisazioni in relazione alle concrete modalità di calcolo di tali sanzioni.

A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per impose erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, attraverso le modalità stabilite successivamente attraverso il D.M. 10 febbraio 2011 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011).

Secondo il primo comma dell’art. 31 in questione, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Con la Circolare 4/E del 2011 sono state poi fornite delle precisazioni riguardo ai tributi cui far riferimento richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura, compreso l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della preclusione in esame l’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione delle ipotesi di compensazione cd. “verticale” o “interna” che maturano nell’ambito della gestione di partite creditorie e debitorie inerenti lo stesso tributo.

Qualche dubbio era invece sorto in relazione all’applicazione o meno del divieto di compensazione in senso cd. “orizzontale”, che interviene tra tributi di diversa tipologia, soprattutto in relazione a determinate partite creditorie che sono espressione di precise misure a carattere agevolativi: sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del Mod. F24; l’art. 31 infatti è teso ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.

Per quanto riguarda poi gli importi accessori a cui fa riferimento la disposizione dell’art. 31, si precisa che per tali devono intendersi, oltre che sanzioni ed interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente; la norma è infatti finalizzata alla copertura integrale dei ruoli scaduti, senza operare differenze tra le voci che lo compongono.

La preclusione alla compensazione vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all’1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento (intendendosi il termine di 60 giorni dalla notifica della cartelle di pagamento) ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.

La preclusione quindi non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

La norma non fa comunque distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio: qualificante ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo; una vera clausola di salvaguardia opera nel caso di contestazione avverso l’iscrizione a ruolo, con annessa inapplicabilità della sanzione fino alla definizione della controversia; pertanto l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà eventualmente a seguito della definizione della controversia.

Per quanto riguarda i casi in cui il contribuente ha optato per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nel presupposto che non opera in via generale la preclusione all’utilizzo dei crediti erariali in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno prendere in considerazione i riflessi che emergono in caso di mancato pagamento di una o più rate:

- se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall’art. 19 del DPR n. 602/1973, e, quindi, solo la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto;

- nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile e quindi la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato.

L’art. 31 precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l’importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1500 euro: la norma in esame, vale la pena sottolineare, è stata introdotta a fine di contrastare le compensazioni immediate (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) da parte di chi, disponendo di un credito erariale, è al contempo debitore di somme iscritte a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, impendendo così al contribuente di operare la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali qualora allo stesso siano state notificate cartelle di pagamento per imposte della stessa natura e sia scaduto il termine di pagamento.

Pertanto il limite di 1500 euro è da intendersi come limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura quindi un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto.

Per la determinazione della soglia dei 1500 euro si fa riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento: quindi nel caso di più cartelle, per importi e scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del Mod. F24.

La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione: pertanto la permanenza di un debito superiore ai 1500 euro in occasione di un successivo versamento varrà comunque i fini della preclusione stessa.

La preclusione dell’art. 31 è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto: è prevista altresì la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti relativi alle imposte della stessa natura sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2010. Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso.

Il richiamato decreto precisa altresì che nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall’agente stesso; tale comunicazione preventiva delle posizioni da estinguere è da ritenersi non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché con il medesimo Mod. F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante.

In merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni volte a dare un contenuto sostanziale alla disciplina prevista dall’art. 31 citato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni: posto che la sanzione è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, la stessa va calcolata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Inoltre tale sanzione va effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1500 euro.



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