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Extraue nello spettacolo con accesso facilitato

Per la richiesta di nulla osta non dovrà essere più allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta.

ENPALS - Messaggio 16 marzo 2011, n. 3

Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Modifiche all’art. 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, apportate dall’art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 2010.

Come noto, l’art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 2010, ha modificato l’art. 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (1), eliminando il riferimento ivi contenuto al parere del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, preliminare rispetto all’autorizzazione preventiva all’assunzione di cittadini extracomunitari, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alla luce di quanto sopra, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del mercato del lavoro, Divisione II, con nota prot. 13/II/0000524/MA003.A007 del 19 gennaio 2011, che viene allegata al presente messaggio, ha comunicato che le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’assunzione di lavoratori extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, stabilite con circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 (2), sono da ritenersi modificate e che alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non dovrà essere più allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo, previsto nella previgente formulazione dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1998.

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- Note-
(1) Si riporta il testo dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n.286/1998, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 64/2010, convertito dalla L. n. 100/2010: “... (...) ... 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma”.

(2) Per le istruzioni operative diramate dall’Enpals a seguito della Circolare n. 34/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si rinvia alla circolare n. 2 del 5 febbraio 2007, reperibile sul portale www.enpals.it alla sezione Normativa e Circolari/Circolari e messaggi.

Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 19 gennaio 2011, n. 524
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta det lavoro subordinato

Recentemente il D.L. 30-4-2010 n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con legge 29 giugno 2010, n, 100, ha apportato delle modifiche all'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, è stata soppressa la necessità di sentire preliminarmente il Dipartimento dello spettacolo ai fini dell'autorizzazione preventiva da parte di questo Ministero per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli.

Conseguentemente, le procedure e le modalità fissate con circolare del 13 dicembre 2006, n. 34, per il rilascio di detta autorizzazione, sono da ritenersi modificate, ed alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati (modulo A allegato alla circolare stessa), non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta; medesima considerazione vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.



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