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Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 24.02.2011 -Istituzione dei codici tributo per il versamento

Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 24.02.2011

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi dell’articolo 1, commi 65, 70, 80, 81 e 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dell’articolo 26, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 23 del 24.02.2011

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate di natura tributaria, extratributaria e sanzionatoria, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito denominata “A.A.M.S.”), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ha previsto, all’articolo 1 , commi da 65 a 82, disposizioni nel settore del gioco.
In particolare, il comma 65, del citato articolo 1, ha modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che disciplina l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in materia di sanzioni.
L’articolo 5 del predetto decreto, come modificato, stabilisce al comma 1, che “Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi”.
Al fine di consentire il versamento dell’imposta unica accertata, degli interessi e delle relative sanzioni, mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5220” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5221” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5222” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 -SANZIONI”;
- “5223” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 -IMPOSTA”;
- “5224” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5225” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5226” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n.. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5227” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5228” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento - Art. 5, c. 1, del D.Lgs. n.. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5229” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5230” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5231” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento di competenza della Regione Sicilia - art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5232” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5233” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5234” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5235” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5236” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5237” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5238” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5239” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5240” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”;
- “5241” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - IMPOSTA”;
- “5242” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - INTERESSI”;
- “5243” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 504/1998 - SANZIONI”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia ove ha sede l’Ufficio di AAMS che ha emesso l’atto di accertamento;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “ mese” - nessun valore
- nel campo “ anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata , nel formato “AAAA”.

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Il comma 4, dell’ articolo 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, prevede che: “In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata….”.
Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione, mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5244” denominato “Sanzione amministrativa in caso di giocate simulate - art. 5, c. 4, D.Lgs. n. 504/1998 ”;
- “5245”denominato “Sanzione amministrativa in caso di giocate simulate, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 4, D.Lgs. n. 504/1998”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia ove ha sede l’Ufficio di AAMS che
ha emesso l’atto di contestazione ovvero quello di irrogazione della sanzione ;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “ mese” - nessun valore
- nel campo “ anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce la violazione
contestata, nel formato “AAAA”.

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Il comma 5, dell’articolo 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, prevede che: “Nell' esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni, con riferimento alle violazioni commesse, mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5246” denominato “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, c. 5, D.Lgs. n. 504/1998, in applicazione degli artt. 9 e 11 del D.Lgs. n. 471/1997”;
- “5247” denominato “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, c. 5, D.Lgs. n. 504/1998, in applicazione degli artt. 9 e 11 del D.Lgs. n. 471/1997, di competenza della Regione Sicilia”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia ove ha sede l’Ufficio di AAMS che ha emesso l’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione della sanzione ;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “ mese” - nessun valore
- nel campo “ anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata, nel formato “AAAA”.

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Il comma 7, dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, prevede che “Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.”
Il comma 8, del citato articolo, prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Al fine di consentire il versamento delle predette somme dovute a titolo di sanzioni e interessi , mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5301” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche – Ravvedimento - Sanzione di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5302” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche – Ravvedimento – Interessi di mora di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5303” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche – Ravvedimento - Sanzione di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c 7, D.Lgs. n. 504/1998”
- “5304” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche – Ravvedimento – Interessi di mora di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5305” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive – Ravvedimento - Sanzione di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5306” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive – Ravvedimento – Interessi di mora di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5307” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive – Ravvedimento - Sanzione di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5308” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive – Ravvedimento – Interessi di mora di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5309” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici – Ravvedimento - Sanzione di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5310” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici – Ravvedimento – Interessi di mora di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5311” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici – Ravvedimento - Sanzione di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5312” denominato “Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici – Ravvedimento – Interessi di mora di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5313” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – Ravvedimento - Sanzione di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5314” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – Ravvedimento – Interessi di mora di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5315” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – Ravvedimento - Sanzione di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998”;
- “5316” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – Ravvedimento – Interessi di mora di competenza della Regione Sicilia di cui all’art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998”

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia di versamento;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “mese” del mese per il quale il soggetto d’imposta intende ravvedersi, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si esegue il versamento a titolo di ravvedimento, nel formato “AAAA”.

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Il comma 70, dell’articolo 1, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220, dispone che: “… . E’ comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000…. La sanzione amministrativa è applicata dall' ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito”.
Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione, mediante il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo:

- “5248” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro - art. 1, c. 70, legge n. 220/2010 ”;

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia di versamento;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “mese” del mese nel quale è commessa la violazione, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” l’anno nel quale è commessa la violazione nel formato “AAAA”.

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Il comma 71, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che “A decorrere dall' anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all' erario il 20 per cento della differenza lorda cosi` maturata…”
Al fine di consentire il versamento delle predette somme, mediante il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo:

- “5214” denominato “Versamento delle somme dovute dai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa - art. 1, c. 71, legge n. 220/2010” .

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” ” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia di versamento;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio 123546 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “ mese”- nessun valore ;
- nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale il concessionario è tenuto ad effettuare il riversamento delle somme, nel formato “AAAA”.

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L’articolo 1, comma 80, lettera d), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato “irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni”.
Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione, mediante il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo:

- “5249” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli - art. 1, c. 80, lett. d), legge n. 220/ 2010”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “ provincia” della sigla della Provincia di versamento;
- nei campi “mese” e “anno di riferimento” del mese e dell’anno nel quale è commessa la violazione, rispettivamente nel formato “MM” e “AAAA” .

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Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’articolo 1, comma 81, della legge del 13 dicembre 2010 n. 220, lettere d), e), i) ed l), prevede, in particolare per il gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento:
“d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio”.

Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5215” denominato “Versamento mensile per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali AAMS - art. 1, c. 81, lett. d), legge n. 220/2010” ;
- “5250” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria per ogni mancata comunicazione dei concessionari degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, lett. c) del T.U.L.P.S.- art. 1, c. 81, lett. e ), legge n. 220/2010”;
- “5251” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all’art. 1, c. 81, lett. i), della legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti fissati dal decreto direttoriale di cui alla lett. g) del medesimo comma 81” ;
- “5252” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 1, c. 81, lett. l ), legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., non rimosso nei termini prescritti dalla lett. i) del medesimo comma 81 ”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” ” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “prov.”della Provincia di versamento”;
- nel campo “codice identificativo”- nessun valore.
Inoltre, per il codice tributo “5215”, nei campi “mese” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “MM” e “AAAA”. Per i codici tributo “5250”, “5251”, e “5252” nei campi “mese” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno nel quale è commessa la violazione nel formato “MM” e “AAAA”.

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L’articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel modificare il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha inserito i commi 533-bis e 533-ter.
In particolare il comma 533-bis prevede che “L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, … è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento”.
Il comma 533-ter dispone che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente….”
Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, mediante il modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5216” denominato “Versamento annuale di cui all’art.1, c. 533-bis, legge n. 266/2005, a carico dei soggetti individuati al c. 533 della medesima legge;
- “5253” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, c. 533-ter, legge n. 266/2005, per violazione del divieto a carico dei concessionari della rete telematica di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al c. 533”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “prov.”della Provincia di versamento”;
- nel campo “ codice identificativo - nessun valore .
Inoltre, per il codice tributo “5216”, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno per il quale il soggetto interessato è tenuto ad effettuare il versamento, nel formato “AAAA” mentre il campo “mese” non è valorizzato. Per il codice tributo “5253” nei campi “mese” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno nel quale è commessa la violazione nel formato “MM” e “AAAA”.

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L’articolo 26 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, disciplina il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
In particolare il citato articolo prevede che “L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta…” .
Al fine di consentire il versamento degli interessi sul pagamento rateale delle suddette sanzioni, tramite il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo:

- “5217” denominato “Interessi di pagamento rateale, per sanzioni pecuniarie amministrative di competenza AAMS - art. 26, legge n. 689/1981” .

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “provincia” della sigla della Provincia ove ha sede il soggetto tenuto al pagamento;
- nel campo “codice identificativo” sono indicate le informazioni sulla rateazione. In particolare, con i primi tre caratteri si evidenzia il numero della rata per cui si effettua il versamento, con i successivi due caratteri, si riporta il numero totale delle rate accordate dall’Ufficio nel piano di rateazione (ad esempio 00130, nel caso di prima rata di 30 rate complessive, 00230, nel caso di seconda rata di 30 rate complessive, ecc.)
- nei campi “mese” ed “anno di riferimento” sono indicati rispettivamente il mese e l’anno nel quale è commessa la violazione, nel formato “MM” e “AAAA”.

Il modello di versamento “F24 Accise “e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .