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Regione toscana: illeg

Regione Toscana: illegittime le semplificazioni autorizzative per solare termico e biomasse
Alcune semplificazione procedurali per gli impianti a fonti rinnovabili previste dalla normativa toscana, contrastano con i regimi autorizzativi stabiliti a livello nazionale.

Con sentenza n. 11 del 27 gennaio 2014 , la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni introdotte dalla Regione Toscana con l’articolo 37 della Lr n. 69/2012, di modifica dell’articolo 17 della Lr 39/2005 ("Disposizioni in materia di energia").

In particolare, la Consulta ha rilevato profili di illegittimità nell’articolo 17, comma 2, lettere a) e b) delle Lr 39/2005 , in cui si stabilisce che non necessitino di alcun titolo abilitativo – e siano quindi sottoposti a semplice comunicazione al Comune - due specifiche tipologie di impianti solari termici, cioè quelli fino a 20 metri quadrati e anche quelli installati per applicazioni nel settore florovivaistico.

La Corte Costituzionale rileva che tali specifiche tipologie impiantistiche non sono contemplate dalla disciplina autorizzativa nazionale (Dlgs 28/2011 e Dpr 380/2001) e che quindi la Regione "nell'estendere il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, ha violato il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'articolo 7 del Dlgs n. 28 del 2011".

E’ stata inoltre dichiarata illegittima la lettera f), comma 2 dell’articolo 17 della Lr 39/2005 , che aveva inserito "l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0, 5 megawatt termici" tra gli interventi che "non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della Lr n. 1/2005, […] laddove [essi siano] realizzati secondo le condizioni stabilite dal Paer e dai provvedimenti attuativi dello stesso".

Anche qui la Consulta ha rilevato una palese violazione della disciplina statale poiché "mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla Pas (procedura abilitativa semplificata), la disposizione regionale invece assoggetta gli impianti, con capacità di produzione fino a 0, 5 MWt (e cioè 500 kWt) ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo per la loro realizzazione la semplice comunicazione (secondo quanto disposto dall'articolo 17, commi 2, lettera f, e 10)".

Per maggiori approfondimenti, consigliamo di consultare il testo della sentenza e anche il nostro Dossier Autorizzazioni Toscana , sempre aggiornato alle ultime novità.

Riferimenti

Sentenza Corte Costituzionale 27 gennaio 2014, n. 11 Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Installazione - Titolo abilitativo - Disciplina regionale - Contrasto con principi fondamentali della normativa nazionale - Illegittimità costituzionale
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dossier Autorizzazioni IAFR Toscana

Lr 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Linee guida autorizzazioni impianti FER: il quadro normativo e i contenuti del Dm 10 settembre 2010
in Nextville (Iter autorizzativi)
(Filippo Franchetto)