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Oneri di sbilanciament

Oneri di sbilanciamento, i produttori da fonte rinnovabile non dovranno più pagare la quota residua

Dopo le sentenze del Tar della Lombardia che hanno annullato le delibera sugli oneri di sbilanciamento, l’Autorità sospende l’attribuzione della quota residua e chiede al Consiglio di Stato la sospensione delle sentenze medesime.

Con la delibera 281/2012/R/EFR, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva avviato la revisione del servizio di dispacciamento per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (programmabili e non programmabili), poi conclusasi con le delibere 343/2012/R/EFR e 493/2012/R/EFR.

 La novità più rilevante introdotta da questa revisione era stata l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento anche all'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili.

A partire dal 1° gennaio 2013 , ad essi il GSE aveva attribuito la cosiddetta "quota residua", vale a dire la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell'energia sul mercato elettrico.

L’annullamento delle delibere

Con diverse sentenze che rispondono ai ricorsi - tra gli altri - di Aper, Anev e FriEl (due tra le più significative le abbiamo riportate nei Riferimenti in basso), il Tribunale amministrativo della Lombardia nel giugno scorso ha annullato le Delibera 281/2012/R/EFR, e di conseguenza anche le n. 343/2012/R/EFR e n. 493/2012/R/EFR.
Secondo il Collegio giudicante, il servizio di dispacciamento, così come è stato regolato dall'Autorità, discrimina le fonti rinnovabili non programmabili senza trarne un effettivo miglioramento della prevedibilità, "tale da giustificare la piena partecipazione dei produttori da fonti non programmabili al mercato dell'energia prodotta da fonti prevedibili".
I Giudici hanno altresì precisato che ciò non significa che i produttori da fonti rinnovabili non programmabii non debbano pagare i corrispettivi di sbilanciamento e possano essere, così, esentati dal contribuire alla sicurezza del sistema: i corrispettivi vanno pagati , ma non secondo i criteri previsti dalla Delibera 281/2012/R/EFR.

L'Autorità prende atto

Con il comunicato del 12 luglio 2013, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha preso atto delle sentenze del Tar, sottolineando che “le sentenze non mettono in discussione né la compartecipazione, da parte dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili, agli oneri di sbilanciamento, né la prevedibilità di tali fonti (e quindi la necessità di effettuare programmi e previsioni).
È quindi confermato l'obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento, di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, come previsto dall'articolo 14, comma 14.6, dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06”.
In pratica, l'Aeeg ribadisce che sussiste l'obbligo di fornire la migliore previsione e che, in caso di scostamenti significativi tra previsione e produzione, esiste la non meglio identificata possibilità di procedimenti sanzionatori nei confronti dei produttori con “significativi e reiterati scostamenti” dalle previsioni e programmazione dell’energia immessa, segnalati da Terna.

Congelata la quota residua, ma niente restituzione

Riguardo l'attribuzione della quota residua, l'Autorità ha dovuto applicare quanto disposto dal Tar e sospenderne i pagamenti. Dunque, a partire da giugno 2013 ai produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile che

• siglano (o hanno siglato) la convenzione di Ritiro dedicato ,

• accedono alle tariffe incentivanti onnicomprensive introdotte dal Dm 6 Luglio 2012 (impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico di potenza fino a 1 MW),

• e quelli che accedono al Quinto Conto energia (impianti fotovoltaici fino a 1 MW),

non verrà più attribuito il pagamento della differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell'energia sul mercato elettrico, e cioè la quota residua.

Invece, ai produttori che accedono al Ritiro dedicato continuerà ad essere “ applicato il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo Gse nell'ipotesi di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia”.

Ma cosa ne sarà dei produttori che la quota residua l’hanno già pagata nei primi mesi dell'anno 2013? L’Autorità ha deciso che non verrà restituita , in attesa del pronunciamento del Consiglio di stato al quale l’Aeeg si rivolgerà per chiedere la sospensiva delle sentenze del Tar.


*Andrea Marchisio, Partner di eLeMeNS ( www.lmns.it ), società di consulenza indipendente operante nel settore energia, per la realizzazione di analisi specialistiche, osservatori, studi e scenari.



Riferimenti

Comunicato Autorità energia 12 luglio 2013 Indicazioni in merito alle previsioni delle immissioni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, a seguito delle sentenze del Tar
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Sentenza Tar Lombardia 24 giugno 2013, n. 1613
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Sentenza Tar Lombardia 24 giugno 2013, n. 1615
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Delibera Autorità energia 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/EFR
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Delibera Autorità energia 22 novembre 2012, n. 493/2012/R/EFR
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Delibera Autorità energia 2 agosto 2012, n. 343/2012/R/EFR (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Delibera Autorità energia 9 giugno 2006, n. 111/06 (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)

(Maria Antonietta Giffoni e Andrea Marchisio*)