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In vigore la legge di conversione del dl fiscale: novità su accise, officine elettriche e cogenerazione

Il 29 aprile 2012 è entrata in vigore la Legge n. 44/2012, di conversione del Dl 2 marzo 2012, n. 16, meglio conosciuto come “Decreto fiscale”. Poche ma significative le novità in materia di energia.

Riportiamo qui di seguito, in maniera schematica, le principali disposizioni introdotte, rimandando per approfondimenti specifici alle nostre precedenti news.

Officine elettriche

Con una modifica all’articolo 55, comma 5, del Testo unico accise, viene estesa a tutti gli impianti a fonti rinnovabili fino a 100 kW di potenza la possibilità di pagare l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale. Tale possibilità era finora riservata ai soli impianti di cogenerazione.

> > Per approfondire la questione, si veda la nostra news “Decreto fiscale, novità per le officine elettriche a fonti rinnovabili” nei Riferimenti.


Modifica applicazione accise per impianti di cogenerazione

Grazie ad un emendamento approvato in fase di conversione in Legge, viene eliminata l’applicazione di aliquota di accisa sulla attività di recupero del calore ottenuto in regime di cogenerazione.

Questa disposizione – contenuta nell’articolo 3-bis della Legge di conversione - va a modificare, alleggerendolo, il pesante regime di tassazione che era stato introdotto dall'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. n. 75649/RU del 6 settembre 2011.

> > Per approfondire la questione, che è assai complessa, rimandiamo alla nostra news “Cogenerazione, il parlamento introduce nuove modalità per l'applicazione delle accise” nei Riferimenti.


Accise sull’elettricità consumata dalle imprese

A partire dal 1° giugno 2012, viene cancellata l’esenzione dall’accisa per l’elettricità “utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh”. Inoltre – a partire dalla medesima data – vengono contestualmente rideterminate le aliquote di accisa sull'energia elettrica “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, con le seguenti modalità:

"a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0, 0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0, 0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0, 0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820."


Semplificazioni per infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici

Con una modifica al Testo unico accise, “la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica”, viene esclusa dall'obbligo del rilascio della bolletta di pagamento, su cui riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa.

Inoltre, per tale attività “il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione”.

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Riferimenti

Dl 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con modifiche apportate dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 "Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Stralcio

(Filippo Franchetto)