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Quarto conto energia e obbligo rinnovabili negli edifici, il gse chiarisce

(Maria Antonietta Giffoni)

Le tariffe incentivanti saranno riconosciute solo per la quota di potenza eccedente quella necessaria a soddisfare gli obblighi. A partire dall'energia prodotta, occorrerà applicare una formula per conoscere l'ammontare di energia incentivata.

Come previsto dal comma 4, articolo 11 del Dlgs 28/2011, a partire dal 31 maggio 2012, le fonti rinnovabili dovranno coprire , con percentuali d'obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento degli edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

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Lo stesso decreto ha anche previsto che gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi di integrazione potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi . L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi (ad esempio Fondo Kyoto) e di garanzia.

Recependo quanto disposto dalla norma, il Gestore dei Servizi Energetici, intervenendo sulle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 , ha introdotto una formula che, a partire dall'intera energia prodotta dall'impianto, calcola quale quota parte godrà delle tariffe incentivati del Quarto Conto energia.

"Qualora s’intenda realizzare un impianto fotovoltaico di potenza P maggiore della potenza d’obbligo P o , è possibile accedere alle tariffe incentivanti del Decreto limitatamente alla potenza dell’impianto P – P o .
L’energia incentivata E, è calcolata nel seguente modo:

in cui E m rappresenta l’energia misurata sul contatore di produzione relativo all’intero impianto".
In pratica: potenza dell'impianto (es. 2 kW) meno potenza d'obbligo (es. 1 kW), diviso potenza impianto: determina il rapporto (nell'esempio 0, 5) che moltiplicato per l'energia prodotta stabilisce quanta energia può essere incentivata (nell'esempio, la metà).

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, in base alla tipologia riconosciuta e in riferimento al valore della potenza dell’impianto P.

La formula si applica agli impianti installati su edifici di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata a partire dal 31 maggio 2012.
I soggetti responsabili di tali impianti, in fase di richiesta dell'incentivo, dovranno allegare il modello di autodichiarazione dell'osservanza della quota d'obbligo, messo a disposizione del GSE.

> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti

Le Regole applicative sono state modificate anche per recepire altre disposizioni normative recentemente entrate in vigore, su cui ci soffermeremo prossimamente con altre news.

Riferimenti

Il comunicato stampa del GSE

L'obbligo rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante
in Nextville (Efficienza Energetica)


Dlgs 3 marzo 2011, n. 28
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


Il Quarto Conto energia
in Nextville (Incentivi e Agevolazioni)


Le procedure del Quarto Conto energia
in Nextville (Procedure e Requisiti)