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Quarto Conto energia per le Pubbliche Amministrazioni, il GSE chiarisce

Molti operatori si erano chiesti a quali tariffe del Quarto Conto energia avrebbero avuto accesso gli impianti fotovoltaici delle Pubbliche Amministrazioni entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. È arrivato il chiarimento del GSE.

Il Dm 5 luglio 2012, istitutivo del Quinto Conto energia, aveva previsto un trattamento di favore per le Pubbliche Amministrazioni : la possibilità di accedere alle tariffe del Quarto Conto energia fino al 31 dicembre 2012 (ricordiamo che le tariffe del Quinto Conto energia sono entrate in vigore il 27 agosto 2012).

La Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha prorogato ulteriormente questo termine. Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere alle tariffe del Quarto Conto energia fino al:

31 marzo 2013 , se l’impianto ha già chiesto e ottenuto l’autorizzazione;

30 giugno 2013 , se l’impianto è sottoposto a procedure di Valutazione di impatto ambientale;

30 ottobre 2013, se l’impianto è sottoposto a procedure di Valutazione di impatto ambientale ed è stato autorizzato dopo il 31 marzo 2013.

Tuttavia, il Dm 5 maggio 2011, istitutivo del Quarto Conto energia, dal 1° gennaio 2013 aveva previsto un riordino del sistema tariffario del Conto energia, lo stesso poi anticipato dal Quinto Conto energia. E cioè:

• la cessazione della tariffa incentivante per tutta l’energia prodotta;

• introduzione di una tariffa onnicomprensiva per la sola energia ceduta alla rete, che comprende la retribuzione per la cessione dell’energia e la cosiddetta "componente incentivante";

• introduzione di una tariffa speciale per l’autoconsumo (definita "Tariffa autoconsumo”), riconosciuta specificamente all’energia autoconsumata.

La domanda che gli operatori, e anche la redazione di Nextville, si sono posti era: l'ulteriore proroga concessa dalla Legge di stabilità 2013 vale anche per le tariffe del secondo semestre 2012 del Quarto Conto energia? Il Gestore dei Servizi Energetici ha risposto no .

Si applica la regola generale per cui è la data di entrata in esercizio dell’impianto a determinare la tariffa: all’impianto, cioè, viene riconosciuta la tariffa vigente alla data in cui l’impianto stesso viene connesso alla rete.

Quindi, gli impianti delle Pubbliche Amministrazioni entrati in esercizio o che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013 (o giugno 2013, oppure ancora 30 ottobre per i casi su specificati) accederanno sì alle tariffe del Quarto Conto energia, ma a quelle relative all'anno 2013, riportate all’Allegato 5 del Dm 5 maggio 2011.

Tabella 4. Tariffe 1° semestre 2013 per impianti su edifici e "altri" impianti

Intervallo di
potenza
Impianti sugli edifici
Altri impianti fotovoltaici
Tariffa
onnicompr.

Tariffa
autoconsumo

Tariffa
onnicompr.
Tariffa
autoconsumo
kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1≤P≤3 0, 375 0, 230 0, 346 0, 201
3 0, 352 0, 207 0, 329 0, 184
20 0, 299 0, 195 0, 276 0, 172
200 0, 281 0, 183 0, 239 0, 141
1000≤P≤5000 0, 227 0, 149 0, 205 0, 127
P> 5000 0, 218 0, 140 0, 199 0, 121



Proroga e costo cumulato annuo

Il GSE ricorda, altresì, che la possibilità di accedere al Conto energia con le tariffe del Quarto concessa alle Pubbliche Amministrazioni, dipende comunque dalla durata del budget a disposizione del Quinto Conto energia . Ciò vuol dire che se i 6, 7 miliardi di euro di costo cumulato annuo dovessero essere raggiunti prima dei termini delle proroghe su citate, nessuno, neanche la Pubblica amministrazione, potrà più accedere agli incentivi per il fotovoltaico.

Ulteriori precisazioni

Impianti soggetti a Screening

Il Gestore precisa che le proroghe previste dalla Legge di stabilità non sono applicabili agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla VIA abbia dato esito negativo .

Edifici, aree e Soggetto responsabile

Inoltre, gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione.
Il Soggetto Responsabile dell’impianto può essere un soggetto terzo, a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.

Modalità di richiesta

Per richiedere gli incentivi gli operatori dovranno continuare ad accedere al Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia , che però non è stato ancora aggiornato. Il GSE assicura che a breve "comunicherà sul proprio sito l’attivazione di tutte le funzionalità necessarie per consentire l’inserimento e l’invio delle richieste d’incentivazione relative agli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012".

Riferimenti

Dm Sviluppo economico 5 luglio 2012
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Legge 24 dicembre 2012, n. 228
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dm Sviluppo economico 5 maggio 2011
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Il comunicato stampa del GSE

(Maria Antonietta Giffoni)