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Tar lazio, respinti i

TAR Lazio, respinti i ricorsi sul Quarto Conto energia

Con una serie di sentenze depositate negli scorsi giorni, il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi sul Quarto Conto energia presentati da alcuni operatori del settore.

La maggior parte dei ricorsi verteva sulla cessazione anticipata del Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010), rimasto in vigore per soli 5 mesi, invece dei 36 mesi originariamente previsti. Ricordiamo infatti che il Dlgs 28/2011 aveva segnato lo stop al Terzo Conto energia e il passaggio al Quarto (Dm 5 maggio 2011).

Le questioni presentate dai ricorrenti sono state giudicate “infondate” . In primis, i giudici amministrativi non hanno ritenuto che l’emanazione del Dlgs 28/2011 sia avvenuta oltre il termine della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE (5/12/2011): infatti lo schema di decreto è stato inoltrato alle Camere il 3 dicembre 2011, a delega ancora aperta , con conseguente differimento di ulteriori 90 giorni del termine di scadenza della delega stessa, dando così modo al Parlamento di esprimersi compiutamente in merito.

Inoltre, i giudici non hanno rilevato alcuna violazione del diritto europeo (Direttiva 2009/28/CE), che impone agli Stati membri il raggiungimento di determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Quarto Conto energia, “lungi dal violare il canone centrale della promozione del settore, confermato dalla perdurante sussistenza del sistema incentivante (ancorché con perimetro e oggetto ridimensionati), pare piuttosto attuarne una ‘regolazione fine’ orientata alla proporzionalità e gradualità, in pieno ossequio alle indicazioni del diritto europeo.”

Il principio della certezza del diritto , su cui hanno fatto affidamento gli investitori del settore, secondo i giudici “non postula l’assenza di modifiche legislative”, tanto più che “alla luce delle prerogative attribuite agli Stati membri da una direttiva in ambito fiscale, una modifica legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile”. Si presume infatti “che un operatore ‘prudente e accorto' fosse ben consapevole, oltre che dell 'intrinseca mutevolezza dei regimi di sostegno , delle modalità con cui questi sono stati declinati dalle autorità pubbliche nazionali sin dal Primo conto, vale a dire: a) con un orizzonte temporale assai limitato (…); b) con ripetuti interventi a breve distanza di tempo (quattro in soli cinque anni, dal luglio 2005 all'agosto 2010).

Riguardo alla contestata retroattività del Quarto Conto energia: secondo i giudici, il Dm 5 maggio 2011 “non solo non tocca le iniziative già avviate (quelle per le quali gli impianti sono entrati in esercizio al 31 maggio 2011), ma introduce una ragionevole differenziazione tra le situazioni di fatto, operando una distinzione fondata sulla data di entrata in esercizio degli impianti, ossia sull'unico elemento che consente di individuare con certezza il grado di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale”.

Per consultare la sentenza del TAR del Lazio, si vedano i Riferimenti qui sotto.

Riferimenti

Sentenza Tar Lazio 4 febbraio 2013, n. 1167 Discriminazione tra impianti incentivati col "Terzo conto energia" e impianti incentivati con il "Quarto conto energia"
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica))


Dm Sviluppo economico 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Quarto Conto energia
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica))


Dm Sviluppo economico 6 agosto 2010 Disciplina degli incentivi del Terzo Conto Energia per impianti fotovoltaici
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica))

(Filippo Franchetto)