Sei in: Altro

Quinto conto energia,

Quinto Conto Energia, chiarimenti su iscrizione al Registro - avviso agli operatori
In relazione ai quesiti pervenuti in merito alla procedura di iscrizione al Registro, il GSE precisa quanto segue.
Impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a condizione che:
  • l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione ;
  • gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Cause di esclusione dalla graduatoria
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

Come previsto dal suddetto Decreto, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria .
Il GSE, al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri :
  • mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
  • assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Il GSE ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.