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Efficienza energetica

Efficienza energetica in edilizia, scongiurata la condanna

Con la pubblicazione del secondo Dm 22 novembre 2012 si chiude la storia infinita sul corretto recepimento della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia, per cui l'Italia era stata deferita alla Corte di giustizia europea.

Nell'aprile 2012, dopo ben due richiami , la Commissione aveva deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di giustizia europea per non avere compiutamente recepito la Direttiva 2002/91/Ce sull'efficienza energetica in edilizia. Per evitare una condanna e la relativa ammenda, il Governo è corso ai ripari con due decreti che, licenziati dal Ministero nel medesimo giorno, portano lo stesso nome : Dm 22 novembre 2012.

Il Dm 22 novembre 2012, in vigore da dicembre

Il primo dei due è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a dicembre e pone rimedio alla prima delle due motivazioni del richiamo Ue: l'autodichiarazione da parte del proprietario dell'appartenenza dell'immobile alla classe energetica più bassa (G), introdotta dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Dm 26 giugno 2009). Modificando l'Allegato A delle Linee guida, il primo Dm 22 novembre ha stabilito che dalla data della sua entrata in vigore (13 dicembre 2012), l' autodichiarazione in classe G non è più valida.

Per maggiori informazioni, rimandiamo il lettore alla nostra news in merito, pubblicata a dicembre. Vedi Riferimenti in basso.

Il Dm 22 novembre 2012, in vigore da gennaio

Ma esisteva un'altra motivazione per cui la Commissione Ue aveva deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea: l'errato recepimento dell'articolo 9 della Direttiva 2002/91/Ce, "riguardante l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative".

Per ovviare a questo ulteriore errato recepimento, il Governo italiano ha varato il secondo Dm 22 novembre 2012 , pubblicato in Gazzetta solo a gennaio. Il decreto, modificando l'Allegato A del Dlgs 192/2005 , integra "le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici".

Per maggiori informazioni, rimandiamo il lettore alla lettura della norma. Vedi Riferimenti in basso.

Riferimenti

Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, versione coordinata con modifiche
in Osservatori di normativa energetica


Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009 (versione coordinata con modifiche)
in Osservatorio di normativa energetica


Dm Sviluppo economico 22 novembre 2012
in Osservatorio di normativa energetica


Dm Sviluppo economico 22 novembre 2012
in Osservatorio di normativa energetica


Certificazione energetica in edilizia, l'autodichiarazione non è più valida
dall'Archivio News di Nextville

(Maria Antonietta Giffoni)