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Liguria, novità su red

Liguria, novità su redazione e rilascio dell'ACE

Pubblicato il Regolamento attuativo che disciplina la prestazione energetica degli edifici e individua i criteri per la redazione e il rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

La Legge regionale che disciplina la certificazione energetica in Liguria è la numero 22 del 29 maggio 2007. Nel luglio scorso erano state apportate delle modifiche con Legge n. 23/2012 recante "Norme in materia di energia".

Sì è resa, perciò, necessaria l'emanazione di nuovo Regolamento attuativo. Pubblicato nel Bur il 21 novembre, il Regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6, che entrerà in vigore il 5 dicembre 2012, abroga e sostituisce il Regolamento n. 1/2009.

Il nuovo Regolamento disciplina:

• i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
• la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
• i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per gli edifici o le unità immobiliari, anche con specifico riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;
• i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato;
• le modalità per il versamento del contributo;
• le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c-ter);
• ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio;
• ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.

Certificazione energetica

In particolare, per la certificazione energetica degli edifici, il Regolamento riporta il modello dell'attestato , che il legislatore regionale definisce Attestato di Prestazione Energetica ( APE ) e non, come più comunemente in uso, Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Riportiamo qui di seguito un breve resoconto delle novità introdotte, rimandando alla nostra pagina dedicata alla Legge regionale sulla certificazione energetica in Liguria aggiornata secondo le utilme disposizioni (vedi Riferimenti).

Redazione dell'APE

Per la compilazione dell'attestato, il certificatore energetico deve serversi di un software conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento (vedi Riferimenti).

La Regione Liguria mette a disposizione dei certificatori il software gratuito CELESTE (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici), che implementa algoritmi di calcolo conformi al regolamento regionale n.6 del 13 novembre 2012.

L'attestato, compilato e firmato digitalmente dal tecnico abilitato, deve essere trasmesso alla Regione Liguria servendosi del portale dedicato (vedi Riferimenti).
Una volta ricevuto l'APE, il sistema informatico gli attribuisce un numero di protocollo, rilasciando una ricevuta informatica dell'avvenuta trasmissione.
Il certificatore dovrà poi consegnare al proprietario dell'immobile copia dell'attestato e della relativa ricevuta (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

Il contributo da pagare alla Regione

Per contribuire alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, il certificatore è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto e caricato sul sistema informatico regionale. Il valore del contributo è determinato ed aggiornato dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese. La Determinazione della giunta regionale del 5 ottobre 2012, n. 1175 ha disposto che tale contributo deve essere pari a 20 € .

Altri casi di esonero dall'obbligo di APE

Oltre ai casi previsti dalla Legge 22/2007, numerosi sono gli altri casi di esonero dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica, tra cui trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione e divorzio effettuati con provvedimento del giudice o atto notarile esecutivo, trasferimenti di quote indivise di comproprietà su immobili, fusioni e scissioni di società, ecc. (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

Sanzioni

L' Allegato L al Regolamento, definisce le modalità di individuazione del campione di attestati trasmessi che verranno esaminati e le modalità di esecuzione delle modifiche (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

Autodichiarazione

Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario in cui si attesta:

• la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;

• l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.

A tale proposito, ricordiamo che la Commissione europea, nell'aprile 2012 dopo due richiami, ha deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di giustizia Ue per non avere compiutamente recepito la Direttiva del 2002 sull'efficienza energetica in edilizia. In uno dei due richiami la Commissione europea ha infatti sottolineato che la legge italiana continua a consentire ai proprietari l'autocertificazione del rendimento energetico dell'immobile (nella classe peggiore - classe G), privando il nuovo acquirente di informazioni adeguate sul rendimento e su come migliorarlo.

Per evitare la condanna e la relativa ammenda, il Ministero dello sviluppo economico ha già preparato uno schema di decreto che modificherà il Dm 26 giugno 2009 recante le linee guida della certificazione energetica in edilizia. Per maggiori informazioni vedi news relativa nei Riferimenti.

In caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita immobiliari, il notaio è tenuto a verificare che l'autodichiarazione sia già stata trasmessa all'Agenzia regionale per l'energia della Liguria — A.r.e. Liguria Spa.

Riferimenti

La legge regionale sulla certificazione energetica in Liguria
in Nextville (Politiche regionali)


Regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Legge regionale 30 luglio 2012 n. 23
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Portale web Regione Liguria

Dgr 5 ottobre 2012, n. 1175
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Certificazione energetica in edilizia, sparisce l'autocertificazione
dall'archivio news di Nextville

(Maria Antonietta Giffoni)