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Accise cogenerazione, la proroga al 31 dicembre è ora ufficiale

Finalmente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre scorso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2013: fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98.

Come per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, anche al combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote agevolate previste per la produzione di energia elettrica.

Ma tale aliquota non si calcola su tutto il quantitativo di combustibile utilizzato: una quota parte (circa l'80%) è gravato dalle aliquote previste per la produzione di energia elettrica e alla restante quota parte vanno applicate le aliquote per uso combustione (riscaldamento).
 Per conoscere il quantitativo di combustibile gravato dall'una o l'altra tipologia di accisa, il Dl 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012) aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2012, occorreva fare riferimento ai parametri definiti dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 16/98 (per maggiori informazioni, vedi Riferimenti).

Entro la fine del 2012 era stata, infatti, prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico per definire i nuovi coefficienti da applicarsi dopo tale data.

Dal momento che non si riuscì a vararlo nei termini stabiliti, con la Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 (articolo 1, comma 388) arrivò una prima proroga : fino al 30 giugno 2013 si è continuato ad applicare la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.

La seconda proroga: 31 dicembre 2013

Ma il tanto atteso decreto non è arrivato neanche entro giugno. Colpa della quasi perenne instabilità politica che soffre ormai da tempo il nostro Paese? Probabile. Fatto sta che sì è dovuti ricorrere a un'ennesima proroga : con il Decreto del Presidente del Consisglio dei Ministri del 23 luglio 2013 , uscito in Gazzetta Ufficiale solo il 2 ottobre scorso, è stato disposto che

"Il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono contemporaneamente energia elettrica e calore per riscaldamento, previsto dall’art. 3 -bis , comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013 ".

In sostanza, fino al 31 dicembre 2013 , per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione continuerà ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri (per conoscere nel dettaglio il computo delle aliquote, vedi la voce "L'accisa agevolata per la cogenerazione" nei Riferimenti).

Riferimenti

Decreto del Presidente del Consisglio dei Ministri del 23 luglio 2013
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


L'accisa agevolata per la cogenerazione
in Nextville (Gesione incentivi)


Dl 2 marzo 2012, n. 16 (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


La cogenerazione
in (Tecnologie efficienza)

(Maria Antonietta Giffoni)