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Fuel mix disclosure: pubblicate procedure disclosure per produttori e imprese di vendita. Obblighi di comunicazione dati 2012 e rettifiche 2011. Adempimenti per imprese di vendita di cui alla delibera ARG/elt 104/11

Il GSE pubblica per l’ anno 2012 le procedure disclosure per i produttori e le imprese di vendita relative agli adempimenti di cui al Decreto del 31 luglio 2009:

Si informano tutti i produttori e le imprese di vendita interessati dagli obblighi di disclosure che, per l’anno 2012 e per eventuali rettifiche riferite all’anno 2011, sarà possibile comunicare al GSE i dati di propria competenza a partire dal 10 gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013.

Si specifica che le imprese di vendita sono inoltre tenute a trasmettere al GSE, per le competenze del 2012, i dati sui contratti di vendita di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARG/elt 104/11, come definito nella “ Procedura tecnica ” approvata dall' Autorità.
In particolare:
  • i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “ mix energetico complementare ” come previsto nella “ Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore ”. I dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE per determinare il mix energetico nazionale;
  • le imprese di vendita sono tenute a comunicare al GSE:
- le informative necessarie per la determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento , come previsto nella " Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'imprese di vendita ";
- per ogni contratto di energia verde lei informative di cui alla “Procedura tecnica, articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11”.
In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti dei produttori si specifica che:
  • sono oggetto di comunicazione i dati riferiti ad impianti nella titolarità del produttore, eccetto gli impianti in regime di scambio sul posto e Cip 6/92;
  • per poter trasmettere i dati di anagrafica è necessario essere in possesso del codice CENSIMP e del codice di richiesta CENSIMP come generati dall’ archivio GAUDI’ gestito da Terna. Tramite il portale “FUEL-MIX” saranno richiesti al produttore l’inserimento del codice CENSIMP, codice richiesta CENSIMP, codice SAPR/RUP, potenza UP.
Nella sezione del sito Gas e servizi energetici > Mix energetici e offerte verdi > Guide manuali e modulistica è possibile consultare le procedure disclosure, il manuale utente dell’applicativo FUEL MIX e le macro da utilizzare per la trasmissione dei dati.
Il GSE provvederà
  • a segnalare all’Autorità gli eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto del 31 luglio 2009;
  • a verificare e a segnalare all’Autorità le imprese di vendita inadempienti all’obbligo di approvvigionamento delle CO-FER per i contratti di vendita di energia rinnovabile di cui alla delibera ARG/elt 104/11.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta elettronica mix.energetici@gse.it
o contattare il numero verde 800.16.16.16 o i numeri fissi 06.8011.43.88 - 06.8011.43.89 .