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Sistemi di distribuzio

Sistemi di distribuzione chiusi, il Tar del Lazio interviene sulla disciplina dei SEU e dei SAAE

Accolto in parte il ricorso di Enel per l'annullamento del Dm 10 dicembre 2010 in materia di sistemi di distribuzione chiusi: i SAEE sono illegittimi.

Con ricorso notificato il 1° marzo 2011, Enel distribuzione ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 27, legge 23 luglio 2009, n. 99.

Tre erano i punti sui cui Enel basava il ricorso:

• "le norme definitorie, recanti introduzione di un assetto (asseritamente) contrastante con le sue prerogative di concessionaria del servizio di distribuzione (specialmente sotto il profilo della mancata esplicitazione del divieto di connessione di terzi per i soggetti non concessionari)";

• "l'introduzione della nuova figura dei sistemi di auto-approvvigionamento energetico (di seguito, Saae)";

• "l'intero impianto del decreto".

Il Tar del Lazio, con la sentenza del 13 luglio 2012, n. 6407, ha accolto come fondato solo il secondo punto, e cioè l'introduzione dei Sistemi di Auto Approvvigionamento Energetico (SAEE).

La produzione e il consumo di energia "in sito" prevede l'installazione di un impianto di produzione, alimentato a fonti rinnovabili o fossili, e di una rete elettrica che trasporti l'energia presso le utenze interessate. Generalmente, sistemi così concepiti hanno almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Il legislatore ha disciplinato questi sistemi e il loro rapporto con la rete pubblica, introducendo diverse tipologie: i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), in cui rientrano le RIU (Reti Interne di Utenza) e le altre reti private; e i Sistemi di Auto Approvvigionamento Energetico (SAEE), di cui i SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) sono un sottosistema. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti sotto.

I SAEE sono stati introdotti dal Dm 10 dicembre 2010, alla lettera f) del comma 1, articolo 2 e disciplinati all'articolo 6. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti sotto.

Enel distribuzione ha sostenuto nel ricorso che i sistemi di auto-approvvigionamento energetico vanno a sovrapporsi ai sistemi efficienti di utenza; usufruiscono cioè delle stesse agevolazioni riservate ai SEU (pagamento degli oneri di sistema solo sull'energia prelevata), senza avere gli stessi limiti.
La differenza tra i SEU ed i SAAE, infatti, è che i primi, per essere definiti tali, devono avere una potenza complessiva di 20 MWe, devono essere rigorosamente impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento e hanno l'obbligo della monoutenza. I SAEE, invece, non hanno alcun limite di potenza, hanno impianti di generazione non esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento e non hanno l'obbligo della monoutenza.

Il Tar ha stabilito che, "in assenza di una norma primaria che legittimi tale operazione e, soprattutto, senza che questa trovi adeguata giustificazione nel canone interpretativo (siccome innanzi precisato, cfr. supra punto 2.2, e che giova ribadire) dell'innalzamento della "qualità del servizio elettrico" in favore dei clienti finali collegati alla rete nazionale attraverso reti private", l'introduzione dei SAEE è illegittima.

"Non si comprende cioè in quale modo la definizione dei Saae introdotta dal Dm configuri un innalzamento della qualità del servizio elettrico, per giunta tale da salvaguardare i diritti acquisiti. Essa si pone allora in contrasto con l'assetto delineato dalla normativa primaria (Dlgs 23 luglio 2009, n. 99, ndr) in merito al sistema di distribuzione dell'energia elettrica, venendo a incidere sull'area di servizio pubblico riservata ai concessionari".

Il Tar ha perciò sancito l'illegittimità dei seguenti articoli del Dm 10 dicembre 2010:

• articolo 2, comma 1, lettera f)

• articolo 6

• nonché il riferimento all'articolo 6, comma 1, contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultima parte.

Essendo illegittimi, il Tar ha disposto che vadano annullati.

La controparte, e cioè il Ministero dello Sviluppo economico, può ora appellarsi al Consiglio di Stato. Ma sarebbe forse più opportuno che, in collaborazione con l'Autorità che ha già previsto un documento di consultazione in proposito (DCO 33/11), si prevedesse un riordino della materia (anche con riferimento alle RIU e alle "altri reti private"), tenendo conto anche della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione AS898 – DISCIPLINA SUI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI del 23 dicembre 2011), con cui ha fatto notare al Governo e al Parlamento che la norma così concepita è lesiva della concorrenza. Per maggiori informazioni vedi riferimenti sotto.


Riferimenti

Sentenza Tar Lazio 13 luglio 2012, n. 6407
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

RIU, SEU, SAEE e altre reti private
in Nextville (Incentivi e Agevolazioni)

Dm 10 dicembre 2010
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

DCO 33/11
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

Segnalazione AGCM n. AS898/2011
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

(Maria Antonietta Giffoni)