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Impianti cogenerativi

Impianti cogenerativi a biogas: per il Tar Emilia devono essere considerati impianti termici

Il Tar Emilia-Romagna precisa che gli impianti alimentati a biogas da biomasse sono impianti termici, e come tali, se non superano il limite soglia dei 50 MW non sono assoggettabili alla procedura di screening.

I Giudici con Sentenza n. 236/2013 (vedi Riferimenti) hanno rigettato il ricorso di un privato che aveva richiesto l'annullamento di una serie di provvedimenti che avevano autorizzato la realizzazione di un impianto cogenerativo a biogas alimentato da biomasse agricole. Tra questi, veniva impugnata anche l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto concessa in conclusione del procedimento di Autorizzazione unica.

Il ricorrente sollevava l'illegittimità del procedimento autorizzatorio che non aveva previsto al suo interno la procedura di screening (la verifica di assoggettabilità a Via), trattandosi, secondo la sua versione, di un impianto industriale non termico per la produzione di energia, di potenza complessiva nominale elettrica superiore al limite soglia di 1 MW, violando così le disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006.

Ma i Giudici hanno precisato che l'autorizzazione impugnata riguarda un impianto agricolo, e precisamente cogenerativo per la produzione di energia elettrica, alimentato a biogas da biomasse che rientra nella categoria di impianto termico , dal momento che al suo interno si svolge un processo di combustione di biogas.

Quindi, stando alle disposizioni del Dlgs 152, il limite soglia oltre il quale scatta la verifica di assoggettabilità a screening per gli impianti termici per la produzione di energia elettrica si alza fino a 50 MW termici , limite che nel caso in questione non viene superato.

Riferimenti

Sentenza Tar Emilia Romagna 25 luglio 2013, n. 236

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale - Stralcio - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc

(Maria Concetta Zerbi)