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Connessioni alla rete,


Connessioni alla rete, nuove disposizioni dell'Autorità
(Maria Antonietta Giffoni)

Facilitazioni per gli impianti fino a 1 MW di potenza e aumento delle tempistiche di validità della soluzione tecnica indicata nel preventivo per gli altri impianti: queste alcune novità della Delibera del 26 luglio 2012.

Dopo le modifiche di maggio, resesi necessarie in seguito all'ordinanza del Consiglio di Stato (16 maggio 2012, n. 1881) che aveva disposto la sospensione dell’obbligo di versare il corrispettivo per le richieste di connessione nelle aree critiche, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas interviene ancora sul TICA in materia di connessione alla rete.

Con Delibera 226/2012/R/eel del 28 maggio 2012 (vedi Riferimenti), l’Aeeg – in attesa dell’evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo – aveva soppresso gli articoli 31, 32 e 33 del Tica, che regolavano il meccanismo del corrispettivo antisaturazione. Al posto del corrispettivo, l’Autorità aveva scelto di “adottare l’unica soluzione alternativa già presentata in consultazione [DCO 37/11, ndr] per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate”. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Accogliendo le indicazioni arrivate da Enel distribuzione, da Aper (Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili) e da diversi operatori del settore, con la delibera n. 328/2012/R/eel l'Autorità è intervenuta sulla validità del preventivo, sulla validità della soluzione tecnica per la connessione e su altre questioni che analizziamo qui di seguito.

Validità del preventivo accettato

L'operatore che richiede la connessione alla rete è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto entro:

- 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;

- 18 mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.

Questi termini non si applicano nei "casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente".

L'invio della dichiarazione di inizio lavori o mancato inizio lavori

Nel caso in cui i lavori siano iniziati entro i termini previsti, il richiedente la connessione deve inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante "l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti".

Una dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà deve essere inviata anche se i lavori non iniziano, "indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi".

La validità della soluzione tecnica per la connessione (STMG)

Dopo la sospensione dell’obbligo di versare il corrispettivo per le richieste di connessione nelle aree critiche, l'Autorità aveva introdotto un nuovo sistema per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete: l’introduzione di un limite temporale al periodo di validità della soluzione tecnica per la connessione (STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale ), calcolato a partire dalla data di accettazione del preventivo. Accogliendo le indicazioni degli operatori secondo cui i limiti previsti erano troppo esigui, l'Autorità li ha modificati come segue:

- cancellazione del limite per le connessioni in bassa tensione: nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete;

Questa agevolazione per i piccoli impianti è stata introdotta dopo i confronti avuti con gli operatori dai quali è emerso "che la maggior parte degli impianti di produzione di potenza fino a 1 MW per i quali è stata presentata richiesta di connessione vengono effettivamente autorizzati e realizzati.

- 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione (precedentemente erano stati previsti 180 giorni lavorativi);

- 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione (precedentemente erano stati prevsiti 210 giorni per l'alta tensione e sempre 270 per l'altissima).

Entro questo limite temporale, la capacità di rete risulta temporaneamente prenotata.

Attenzione: per connessioni in alta e altissima tensione, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo. E questo “indipendentemente dall’effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata”.

La procedura in caso di superamento dei limiti temporali previsti

Nel caso in cui il procedimento autorizzativo – oppure l'esito positivo del procedimento di VIA - non venga completato entro i termini previsti, "la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo”. Per avere conferma della prima soluzione tecnica per la connessione assegnata o per averne una nuova, l'Autorità ha introdotto una nuova procedura che coinvolge l'ente responsabile del procedimento autorizzativo e che muta a seconda se il procedimento autorizzativo preveda o meno la Valutazione di Impatto Ambientale. Maggiori dettagli in merito li daremo nelle pagine del sito dedicate all'argomento, che verranno aggiornate a breve.

Tempi di applicazione delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano "anche alle richieste di connessione in corso" e le tempistiche indicate "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (26 luglio 2102, ndr), ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva".
Invece, la cancellazione del limite di validità della soluzione tecnica per la connessione alla rete si applica anche agli impianti fino a 1 MW di potenza "il cui preventivo sia stato accettato prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento (26 luglio 2102, ndr)".

Ci preme infine sottolineare che le queste nuove disposizioni, come le precedenti, sono state emanate dall'Aeeg in attesa "dell'evoluzione del contenzioso penedente presso il giudice amministrativo"; ciò significa, in altri termini, che l’Autorità si riserva di rivedere ancora una volta le regole per la connessione alla rete.

La connessione in aree non critiche

L'Aper aveva chiesto anche di esonerare dal nuovo sistema per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete le richieste di connessione presentate in aree non critiche. L'Autorità non ha accolto la richiesta con la seguente motivazione: "i principi alla base della deliberazione 226/2012/R/eel non possono essere applicati alle sole aree critiche poiché, diversamente, non permetterebbero di risolvere i problemi di saturazione virtuale delle reti qualora le aree attualmente non critiche divenissero critiche".

Nel corso dei prossimi giorni, tutte le pagine di Nextville relative alla connessione alla rete (ivi incluse quelle dei Dossier Autorizzazioni Regionali) saranno aggiornate sulla base di tutte le recenti novità.


Riferimenti

Delibera Autorità energia 26 luglio 2012, n. 328/2012/R/EEL
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

Delibera Autorità energia 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 Testo integrato delle connessioni attive - Tica (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

Aeeg, confermato stop a corrispettivo antisaturazione e novità per prenotazione della capacità di rete
dall'Archivio News di Nextville