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Autorizzazione impiant

Autorizzazione impianto FER, bocciato se in area non idonea
Negare a priori l’Autorizzazione unica per un impianto a fonti rinnovabili solo perché da realizzarsi in area "non idonea" è legittimo, in quanto conseguenza "automatica" del procedimento, senza possibilità di comportamento diverso da parte della Regione.

Il Tar Puglia, con sentenza 21 novembre 2013, n. 1579 (vedi Riferimenti) dà una lettura “restrittiva” del regolamento 24/2010 con cui la Regione ha individuato le aree non idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, dando ragione all’Amministrazione regionale che aveva negato l’Autorizzazione unica per un impianto eolico sulla base del fatto che tale impianto doveva essere realizzato su un’area individuata come “non idonea” dalle linee guida regionali. Per la Regione era addirittura inutile qualsiasi ulteriore attività istruttoria , non essendo possibile che il procedimento di Autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 potesse concludersi in modo diverso se non con un diniego del titolo autorizzatorio.

Questa interpretazione delle Linee guida pugliesi è diversa da quella data da altre sentenze del Tar Puglia (vedi ad esempio, Tar Puglia 14 dicembre 2011, n. 2156) che invece, anche in ossequio a quanto prevedono a livello nazionale le Linee guida (Dm 10 settembre 2010), avevano sottolineato che le aree non idonee non sono “vietate” in modo assoluto e preventivo. In verità sono solo luoghi dove può essere molto difficile che l’Autorizzazione unica sia concessa.

Questo però non vuol dire che la Regione non debba svolgere in ogni caso l’istruttoria della domanda: in altre parole, il diniego dell’Autorizzazione unica deve avvenire solo dopo che si è svolto il procedimento ed è stato valutato il progetto, anche se esso prevede la realizzazione in area non idonea. E il diniego deve essere motivato e non aprioristico e preventivo.

Non la pensa così il Tar Puglia 21 novembre 2013, n. 1579 che qui commentiamo, che invece ha confermato come legittimo il comportamento della Regione che ritiene inutile una valutazione nel merito della domanda di Autorizzazione unica. Solo per il fatto che l’impianto è previsto in area “non idonea”, l’unica risposta possibile dell’Ente regionale (cosiddetta attività amministrativa vincolata) è un “no” alla richiesta di autorizzazione.

Per ulteriori approfondimenti, consigliamo di consultare anche il nostro Dossier Autorizzazioni Puglia, sempre aggiornato alle ultime novità in materia di regimi autorizzativi vigenti sul territorio regionale (vedi Riferimenti).

Riferimenti

Sentenza Tar Puglia 21 novembre 2013, n. 1579 Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) - Realizzazione - In aree non idonee - Procedimento - Rigetto automatico - Legittimità - Sussiste
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Sentenza Tar Puglia 14 dicembre 2011, n. 2156 Impianti a fonti rinnovabili - Linee guida autorizzazioni regionali - Individuazione aree non idonee - Divieto preliminare assoluto alla realizzazione - Contrasto con Linee guida nazionali - Illegittimità
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dossier Autorizzazioni IAFR Puglia

La Regione Puglia e le province: quadro generale delle politiche energetiche
in Nextville (Politiche regionali)
(Francesco Petrucci)