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Detrazioni 36% e 55%, chiarimenti dall'agenzia delle entrate

In seguito a numerose richieste di chiarimento su diverse questioni legate alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, l'Agenzia delle Entrate risponde con la Circolare 19/E.

I chiarimenti più significativi riguardano:

• la decorrenza della soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione (36%)

Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36% non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Dal momento che la detrazione del 36% è applicata per anno di imposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione si applica a tutto il 2011 . Quindi la soppressione dell'obbligo non riguarda solo i lavori iniziati dopo la data dell'entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011), ma tutti quelli relativi all'intero 2011. In sostituzione della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi i dati e conservare i documenti indicati nel Provvedimento direttoriale n. 2011/149646.

> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Invece, i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, "dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile ".
E ancora, "i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto - Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 , ndr ), dovranno, invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” degli stessi righi".

• esibizione della documentazione per lavori su parti comuni (36%)

Riguardo alla documentazione da conservare e da esibire in caso di controlli, l'Agenzia precisa che, nel caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione. "Per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione".

• la decorrenza della soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura (36% e 55%)

Sempre il Dl 70/2011 ha disposto che, al contrario di quanto accadeva in passato, per usufruire dell'Iva agevolata al 10% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata separato da quello dei beni acquistati.

> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Anche in questo caso, la regola vale per tutto il 2011 e non a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (14 marzo 2011).

• vendita dell'immobile (36% e 55%)

Come disposto dal Dl 138/2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, il venditore è libero di scegliere se continuare a usufruire della detrazione o trasferirla all'acquirente.

> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

L'Agenzia delle entrate precisa che "in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente, conformemente alla disciplina previgente".