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Detrazione 65% anche i

Detrazione 65% anche in caso di ampliamento e di demolizione con ricostruzione? I chiarimenti dell’ENEA
Con due nuove FAQ di recente pubblicazione, l’ENEA chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicabilità della detrazione del 65% a due particolari tipologie di interventi di ristrutturazione.

Le due FAQ (n. 68 e n. 68.bis), che riportiamo qui sotto, riguardano rispettivamente il caso di una ristrutturazione abbinata ad un ampliamento e il caso di una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell’immobile.

D - Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?

R - Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione” . Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

D - Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?

R - La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr
380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013 , qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria .

(Filippo Franchetto)