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Provincia di Trento, una nuova legge di riordino del settore energetico

Con Legge provinciale n. 20 del 4 ottobre 2012, la Provincia autonoma di Trento ridisegna le regole sulla promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Ci limitiamo a segnalare alcune tra le principali novità introdotte, rimandando alla consultazione diretta della norma per approfondirne tutti i contenuti (vedi Riferimenti).

L’articolo 9 prevede che la Provincia e le comunità, le agenzie o gli enti strumentali della Provincia e gli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a mille tonnellate equivalenti di petrolio individuino il nominativo di un energy manager .

L’articolo 11 stabilisce che, presso la struttura provinciale competente in materia di energia, venga istituito il catasto degli impianti termici civili , nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici civili esistenti nella Provincia di Trento. All’articolo 12 sono stabilite le modalità per ispezioni e controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili, mentre l’articolo 13 disciplina le sanzioni amministrative correlate.

L’articolo 14 conferma la volontà della Provincia, sulla scia di quanto fatto sino ad oggi, di incentivare anche in futuro la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica.

L’articolo 15 prevede la costituzione di fondi per il finanziamento di progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici .

L’articolo 22 , in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/Ce, ridisciplina le regole dell’autorizzazione integrata per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Sono soggetti a concessione edilizia, rilasciata nell’ambito dell’ autorizzazione integrata rilasciata seguito di un procedimento unico, gli impianti con potenza superiore alle soglie limite indicate nella tabella A allegata alla legge. Negli altri casi, “alla documentazione volta al conseguimento del titolo edilizio sono allegati i provvedimenti e i pareri previsti dalla legge urbanistica provinciale”. E’ inoltre stabilito che “sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli impianti di produzione di energia ai quali è applicabile la disciplina di cui all'articolo 97 della legge urbanistica provinciale”.

Nota bene: avendo competenza esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la Provincia autonoma di Trento possiede una regolamentazione differente rispetto alle Regioni, che di norma autorizzano gli impianti a fonti rinnovabili mediante Autorizzazione unica, PAS e Comunicazione al Comune.

Infine, il Capo VIII della Lp n. 20/2012 contiene numerose disposizioni modificative di norme provinciali vigenti. Da segnalare anche l’abrogazione della legge provinciale 29 maggio 1980 n. 14, sul risparmio energetico.

Riferimenti

Lp 4 ottobre 2012, n. 20 Norme in materia di energia - Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili, efficienza energetica in edilizia, incentivi
in Nextville (Norme e interpretazioni)


La Provincia autonoma di Trento: quadro generale delle politiche energetiche
in Nextville (Norme e interpretazioni)