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Certificazione energetica in lombardia, chiarimenti su sottotetti e subalterni

Dietro richiesta di diversi utenti e tecnici comunali, la Regione Lombardia chiarisce come applicare la norma sulla certificazione energetica in caso di recupero di sottotetti e in presenza di unità immobiliare adibita a più destinazioni d'uso.

Nel caso in cui il sottotetto sia stato recuperato per essere abitato, i nuovi locali concorrono alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio?

E i locali con autonoma identificazione catastale hanno bisogno di un certificato energetico diverso dall'unità immobiliare di cui sono subalterni?

La Regione Lombardia ha risposto a questi quesiti con la Circolare regionale del 26 giungno 2012, n. 3.

Recupero abitativo dei sottotetti

La Circolare precisa che il recupero del sottotetto ricade nella norma prevista per gli ampliamenti volumetrici dall'Allegato A, punto 7.1 della Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018:

"Nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, la verifica (del rispetto dell'indice di prestazione energetica, ndr) si applica:

i) all’intero edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;

ii) all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato".

Quindi, come accade per qualsiasi altro ampliamento volumetrico, se il sottotetto recuperato ad uso abitativo

• è servito dallo stesso impianto di riscaldamento

• e se la nuova porzione dell'edificio risulti superiore del 20% di quello esistente

esso concorre alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio. Non concorre se il sottotetto è riscaldato da un impianto di riscaldamento diverso da quello che serve l'edificio.

Certificazione energetica dei subalterni

Nel caso di un'unica unità immobiliare con destinazioni d'uso diverse, si può redigere un solo Attestato di Certificazione Energetica se il subalterno (o i subalterni) è servito dal medesimo impianto di riscaldamento. In questi casi, la certificazione deve essere correlata alla classificazione d'uso prevalente in termini di volume netto riscaldato.


Circolare regionale 26 giugno 2012, n. 3
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

La certificazione energetica in Lombardia
in Nextville (Politiche regionali)