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Corte di cassazione: i parchi eolici devono pagare l'imu

"I parchi eolici in quanto costituiscono una centrale elettrica sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio e le pale eoliche debbono essere computate ai fini di determinazione della rendita come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica".

Questo è il principio di diritto enunciato dalla sentenza 14 marzo 2012, n. 4030 con cui la Corte di Cassazione ha sancito la soggezione all'Imu del parco eolico.

Per la precisione, la sentenza fa riferimento all'Ici perchè la controversia su cui è stata chiamata a pronunciarsi faceva riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini Ici emessi dal Comune di Volturala Appula per l'anno 2004. L'Imu - istituita dal Dlgs 23/2011 con effetto dal 2014 - ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con due anni di anticipo (dal 2012) per effetto del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, sostituendo l'Ici. Dal 2012 quindi è a questa imposta che dovrà farsi riferimento.

Il parco eolico è infatti assimilabile a una centrale idroelettrica, accatastata come opificio (categoria D/1) e non come "costruzione e fabbricato per speciali esigenze pubbliche" (categoria E/3, esente dall'imposta), come pretendeva la società contribuente.

"Occorre partire dalla consapevolezza che un parco eolico è un insieme di aerogeneratori (torri o pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. Gli aerogeneratori sono l'elemento principale di un impianto eolico e ne costituiscono le turbine (turbine a vento o turbine eoliche) che generano l'energia elettrica sfruttando la forza del vento, allo stesso modo in cui, mutatis mutandis, le turbine idrauliche trasformano in energia elettrica la forca dell'acqua nelle comuni centrali idroelettriche. Un parco eolico, quindi, assolve ad una funzione assolutamente analoga a quella di una centrale idroelettrica, salvo la diversa fonte naturale (vento, in un caso, acqua, nell'altro) dalla cui forza è derivata per effetto delle turbine l'energia elettrica prodotta (...).
Di certo privo di rilevanza è il richiamo all'art. 12 della legge n. 387 del 2003, il cui primo comma dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti: si tratta di norma che non ha alcuna influenza sulla classificazione catastale dei predetti impianti, essendo essa dettata al fine — come dice la stessa rubrica dell'articolo ("Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative") — di rendere più agili ed agevoli le procedure necessarie per la concreta realizzazione degli impianti medesimi".

La conseguenza pratica della sentenza è l'assoggettamento del parco eolico all'Imu. I Giudici hanno inoltre affermato che le pale eoliche vanno computate ai fini di determinazione della rendita catastale poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa.

"Includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso".
Riferimenti

Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2012, n. 4030
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

(Francesco Petrucci)

9 Maggio 2012