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Deliberazione 493/2012

Deliberazione 493/2012/R/efr: l’Autorità ha approvato le modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e a copertura dei costi amministrativi per i produttori in regime di RID e TO di cui ai decreti del 5 e 6 luglio 2012

Il GSE comunica ai titolari di unità di produzione a fonti rinnovabili in regime di Ritiro Dedicato e che accedono alla Tariffa Onnicomprensiva prevista dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la deliberazione 22 novembre 2012 493/2012/R/efr , ha approvato le Regole Tecniche del GSE per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero.

Le Regole Tecniche definiscono:

a) le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento a carico dei produttori nei casi di ritiro dedicato , della tariffa fissa onnicomprensiva prevista dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 e dell’ energia elettrica non incentivata prodotta da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive previste dai decreti interministeriali del 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011;
b) le modalità di attribuzione dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi .
In applicazione delle Regole Tecniche , che entreranno in vigore dal 1°gennaio 2013 , ai titolari delle unità di produzione che ricadono nel perimetro del contratto di dispacciamento del GSE sarà richiesto di fornire al GSE, attraverso un portale informatico appositamente predisposto e con modalità successivamente definite, ogni informazione – laddove non già disponibile - utile all’attività di previsione dell’ immissione in rete di energia elettrica .
La deliberazione 493/2012/R/efr ha, inoltre:
• modificato le deliberazioni ARG/elt 01/09 e 343/2012/R/efr prevedendo che, limitatamente all’energia elettrica non incentivata relativa agli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe onnicomprensive previste dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 , i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi siano pari a 0, 05 c€/kWh ;
• modificato le deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 01/09 e 343/2012/R/efr prevedendo che gli eventuali maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero siano posti in capo ai produttori ammessi al ritiro dedicato , alle tariffe onnicomprensive previste dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 e agli impianti che beneficiano delle tariffe fisse onnicomprensive stabilite dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 , limitatamente all’ energia elettrica non incentivata , in quanto gli effetti derivanti da tale partecipazione non possono essere disgiunti dai corrispettivi di sbilanciamento.
Il GSE precisa che nessun effetto deriverà dall’applicazione della deliberazione 493/2012/R/efr per le unità di produzione in regime di Scambio sul Posto e quelle titolari di convenzioni CIP6 e Tariffa Onnicomprensiva di cui ai decreti 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 limitatamente all’energia incentivata.

Per richieste di chiarimenti o informazioni è possibile scrivere a: delibera_281_12@gse.it