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Più semplice la Comunicazione al Comune per le rinnovabili

La legge 134/2012 ha modificato il Tu edilizia (Dpr 380/2001), alleggerendo gli adempimenti dei privati per gli interventi edilizi meno rilevanti. E dunque anche per gli impianti a fonti rinnovabili.

La legge 134/2012 che ha convertito il decreto “Crescita” n. 83/2012 nel tentativo, tra l’altro, di dare una “scossa” al settore edilizia, ha introdotto ulteriori disposizioni semplificatorie sui titoli edilizi (permesso di costruire, DIA e SCIA) riducendo gli oneri documentali a carico del cittadino e rinforzando i poteri dello Sportello unico per l’edilizia.

Il Legislatore è intervenuto anche sulla informazione più semplice che si fa al Comune relativamente alle attività edilizie, e cioè la Comunicazione di attività edilizia libera (articolo 6, Dpr 380/2001).

La norma, prima delle ultime modifiche, prevedeva che per una serie di interventi specificamente indicati, tra cui, lo ricordiamo sono ricompresi anche le più semplici realizzazioni di impianti a fonti rinnovabili ai sensi delle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010, allegato, punto 12) l’interessato dovesse allegare alla Comunicazione al Comune tutte le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore, formula vaga che ricomprende un insieme di atti, ad esempio in materia di rispetto norme igienico-sanitarie o di sicurezza, vigili del fuoco, e così via.

Ricordiamo che la parola “normative” non significa solo leggi ma anche atti amministrativi (vi rientrano quindi anche tutti quegli atti particolari richiesti, ad esempio, da delibere di Giunta comunale, ogni Comune potendo richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari).

Prima della sua abrogazione il comma 3 era il seguente:

3. L'interessato agli interventi ... allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore ...

Questa disposizione è riportata identica nelle Linee guida nazionali, punto 11.9 ed è relativa alle Comunicazioni al Comune per gli impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi fonte.

11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del Dpr 380/2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
(...)

In seguito alle modifiche del Testo unico edilizia, si ritiene che anche le Linee guida nazionali, che sono state approvate con un Dm (norma di rango inferiore e amministrativa) debbano essere lette secondo la nuova logica.

La nostra opinione è che per effetto della abrogazione dell’obbligo di allegare tali autorizzazioni richieste dalle norme di settore, spetti al Comune provvedere a procurarle, una volta ravvisata la mancanza di documentazione necessaria, (magari anche dietro segnalazione dell’interessato).

L’interpretazione è nostra e non trova un preciso riscontro normativo, se non nell’articolo 5 del Dpr 380/2001 che – nel ridisegnare i compiti dello Sportello unico edilizia come unico punto di riferimento per tutte le attività edilizie dei privati (articolo 5, comma 1-bis introdotto dalla stessa legge 134/2012) – gli assegna il compito di essere “l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte.”

Riferimenti

Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
in Nextville (Norme e interpretazioni)


Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione del Dl 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "Dl Crescita")
in Nextville (Norme e interpretazioni)

(Francesco Petrucci)