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Oneri sbilanciamento FER, i chiarimenti dell’Autorità
Il Consiglio di Stato, rigettando l’istanza cautelare con cui l’Autorità richiedeva la sospensione delle sentenze del Tar Lombardia che lo scorso giugno avevano annullato la delibera 281 e fissando l’udienza del 14 febbraio 2014 per la trattazione del merito della controversia, aveva stabilito che “nelle more della decisione la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oggetto di impugnazione, rimane sospesa limitatamente alle prescrizioni che equiparano le fonti energetiche rinnovabili alle altre fonti".
L’Autorità fornisce ora più dettagliate istruzioni agli operatori , precisando che “per effetto delle ordinanze nn. 3565, 3566, 3567, 3568 del Consiglio di Stato, dall’1 gennaio 2013 sono da ritenersi sospese le parti delle sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013, 1615/2013 e 1830/2013, con cui il Tar Lombardia ha annullato i criteri di allocazione, agli utenti del dispacciamento, della parte dei corrispettivi di sbilanciamento, al di sopra della franchigia definita pari al 20% del programma vincolante modificato e corretto.” L’Autorità invece ritiene “che continuino ad essere annullate le disposizioni, contenute nella deliberazione 281/2012/R/efr, finalizzate a ridurre gradualmente il valore della predetta franchigia.”
Sulla base di ciò, “si ritiene che, dall’1 gennaio 2013 (termine di entrata in vigore della deliberazione 281/2012/R/efr) fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato in relazione agli appelli proposti dall’Autorità:
- con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, i corrispettivi di cui al comma 40.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 si applicano esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento; entro tali franchigie, gli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili vengono valorizzati al prezzo zonale orario, con i relativi oneri a carico della collettività;
- sono in vigore le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 78, comma 78.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, così come introdotte con la deliberazione 281/2012/R/efr; dette disposizioni transitorie sono da ritenersi prorogate fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato;
- sono sospese le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 78, comma 78.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e parimenti sospesi gli effetti che sarebbero derivati, a partire dall’1 gennaio 2014, a seguito della cessazione della validità delle disposizioni transitorie (ovvero l’abolizione della franchigia);
- trovano quindi applicazione tutte le disposizioni di cui alle deliberazioni 281/2012/R/efr, 343/2012/R/efr e 493/2012/R/efr diverse da quelle di cui ai precedenti alinea.”
L’Autorità, infine, precisa che “si ritiene opportuno che Terna e GSE transitoriamente diano applicazione al presente comunicato esclusivamente a decorrere dalle produzioni del mese di ottobre 2013, rimandandone l’applicazione relativa al periodo 1 gennaio 2013 – 30 settembre 2013 in esito al contenzioso. Si ritiene opportuno, infatti, che i conguagli definitivi, relativi alle produzioni di energia elettrica dall’1 gennaio 2013 in poi, vengano effettuati solo a seguito della decisione di merito del Consiglio di Stato.”
Riferimenti
• Comunicato Autorità energia 4 ottobre 2013 - Indicazioni in merito alle previsioni delle immissioni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, a seguito delle ordinanze nn.
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
• Delibera Autorità energia 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/EFR - Revisione del servizio di dispacciamento dell'elettricità per le rinnovabili non programmabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
• Consiglio di Stato: la delibera Aeeg sugli oneri sbilanciamento Fer rimane annullata fino all’udienza di merito
dall'archivio news di Nextville
• Oneri di sbilanciamento, i produttori da fonte rinnovabile non dovranno più pagare la quota residua
dall'archivio news di Nextville
• Oneri di sbilanciamento, la regolamentazione dell'AEEG discrimina le rinnovabili
dall'archivio news di Nextville
• Delibera Autorità energia 9 giugno 2006, n. 111/06 Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
Filippo Franchetto