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Dispositivi anti black

I produttori di energia da fonti rinnovabili dovranno adeguare gli impianti di potenza compresa tra i 6 e i 50 kW. Altrimenti, oltre alla sospensione delle tariffe incentivanti, rischiano la disconnessione dalla rete.

Le politiche di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno portato, negli ultimi anni, a un rapidissimo sviluppo della generazione distribuita. Per evitare che venga compromessa la sicurezza della rete elettrica nazionale, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha disposto una serie di adeguamenti a cui gli impianti sono stati e dovranno essere sottoposti.

I primi a dover adottare i sistemi di protezione di interfaccia (anche detti sistemi anti black-out) sono stati gli impianti connessi in media tensione di potenza superiore ai 50 kW, che hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2013 (Delibera 8 marzo 2012, n. 84/2012/R/EEL).

Ora tocca agli impianti connessi in bassa tensione, di potenza compresa tra i 6 e i 50 kW .

I tempi dell'adeguamento

La Delibera n. 243/2013/R/EEL del 6 giugno scorso (che modifica la delibera 84/2012/R/EEL) ha disposto che:

• gli impianti entrati in esercizio a partire dal 31 marzo 2012 e di potenza compresa tra 20 e 50 kW devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato A70 al Codice di rete entro il 30 giugno 2014 ;

• gli impianti entrati in esercizio a partire dal 31 marzo 2012 e di potenza compresa tra 6 e 20 kW devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato A70 al Codice di rete entro il 30 aprile 2015 .

I rischi del mancato adeguamento

Se gli impianti non vengono adeguati, l'impresa di distribuzione ne dà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere gli incentivi , nonchè i servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato . Il ripristino dell’erogazione degli incentivi e delle agevolazioni potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione delle imprese distributrici che attesti l’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.


I documenti da inviare a seguito dell'adeguamento

Una volta adeguato l'impianto, "il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e ad inoltrarlo all'impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del Dpr 445/2000, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz-51 Hz".
L'invio della documentazione può essere fatto anche tramite il portale informatico dell'impresa distributrice, se predisposto.

Riferimenti

Delibera Autorità energia 6 giugno 2013, n. 243/2013/R/EEL
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Delibera Autorità energia 8 marzo 2012, n. 84/2012/R/EEL
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Allegato A70 al Codice di Rete
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)