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Officine elettriche fino a 100 kW: chiarimenti su accisa, misuratori e dichiarazione di consumo
Con Nota prot. n. 114014 del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune indicazioni in merito alle semplificazioni degli adempimenti fiscali previste per le officine elettriche a fonti rinnovabili di potenza fino a 100 kW.

Ricordiamo che il Dl 2 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge 44/2012 (vedi Riferimenti), ha previsto che gli esercenti tali tipologie di impianti possono pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento , attraverso una quantificazione forfetaria che – come chiarito da successiva Nota Agenzia Dogane prot. N. 62488/RU del 31 maggio 2012 (vedi Riferimenti) – prescinda dai dati rilevati dai misuratori installati.

Con quest’ultima Nota prot. n. 114014 del 28 novembre 2013 , l’Agenzia chiarisce che “qualora ci si avvalga della facoltà di corrispondere l’accisa mediante canone di abbonamento, i misuratori installati presso tali impianti non sono sottoposti al controllo fiscale ai fini della determinazione dell’accisa e quindi, per le finalità relative alle accise:
a) non è richiesto l’accertamento della relativa idoneità metrica;
b) non è richiesta la taratura periodica degli stessi;
c) non è richiesta la tenuta dei registri delle letture;
d) non è richiesta, a norma dell’art. 53, comma 8 del TUA, la presentazione della dichiarazione annuale.”

L’Agenzia precisa inoltre che la presentazione telematica con esito positivo della dichiarazione annuale di consumo, quando dovuta, non costituisce affatto una “attestazione di produzione” utile al calcolo e/o all’erogazione degli incentivi da parte del GSE.

In altre parole, “l’esito positivo fornito dal sistema telematico doganale si riferisce alla mera ricezione telematica del file trasmesso dal soggetto obbligato e nulla attesta riguardo al contenuto della dichiarazione annuale.”

L’Agenzia si rivolge quindi al GSE, invitandolo “a rivedere le proprie disposizioni in conformità a quanto sopra rappresentato, non mancando di interessare preventivamente questa Agenzia nel caso in cui intenda adottare regole e prassi che ne investano le competenze.”

Infine, la Nota dell’Agenzia contiene chiarimenti fiscali e procedurali anche riguardo le officine elettriche con la totalità di consumi esenti da accisa e i produttori non rientranti tra i soggetti obbligati.

Per ogni ulteriore approfondimento, rimandiamo alla Nota dell'Agenzia delle Dogane e alle nostre pagine dedicate al tema dell'Officina elettrica, costantemente aggiornate alle ultime novità.

Riferimenti

Nota Agenzia delle dogane 28 novembre 2013, prot. n. 114014 - Accise sull'elettricità e impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 100 kW
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Nota Agenzia delle dogane 31 maggio 2012, prot. 62488/Ru - Chiarimenti sulla tassazione dell'elettricità dopo la legge 44/2012 di conversione del Dl "fiscale" n. 16/2012
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Dl 2 marzo 2012, n. 16 - Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (cd. "Dl Fiscale") - Stralcio
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


L'Officina elettrica: Impianti obbligati, impianti esclusi dall'obbligo e adempimenti in fase d'esercizio
in Nextville (Iter autorizzativi)


L’Agenzia delle Dogane chiarisce le novità della Legge fiscale su accise e officine elettriche
dall'archivio news di Nextville
(Filippo Franchetto)