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Sostenibilità bioliqui

Sostenibilità bioliquidi e conformità pellet e cippato: le indicazioni del GSE

Con una nota del 7 dicembre 2012, il GSE fornisce agli operatori le modalità operative con cui essi devono dimostrare i requisiti richiesti dal Dlgs 28/2011 per quanto riguarda bioliquidi sostenibili, pellet e cippato, ai fini dell’incentivo.

Il requisito di sostenibilità dei bioliquidi, che dal 1° gennaio 2012 è indispensabile per l’ottenimento degli incentivi sulla produzione elettrica, deve essere dimostrato attraverso documentazione specifica da inviare al GSE. Tale documentazione (vedi Riferimenti) cambia a seconda che le partite di bioliquidi si riferiscano al periodo transitorio (fino a 31 dicembre 2012) oppure siano successive (dal 1° gennaio 2013), secondo quanto previsto dal Dm 23 gennaio 2012.

Passando al pellet e al cippato , va premesso che le indicazioni del GSE si riferiscono agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 29 marzo 2012 , in base a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato 2 del Dlgs 28/2011. Come previsto dal medesimo Dlgs, a partire da tale data l’accesso agli incentivi è vincolato al rispetto della conformità di tali combustibili alle classi di qualità A1 e A2 , definite rispettivamente nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 14961-4 (cippato).

Attenzione: il GSE specifica che tali prescrizioni si applicano agli impianti con potenza termica fino a 500 kW , “a prescindere dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o termica)”.

Per conoscere tempistiche e modalità di invio al GSE di tutta la documentazione prevista, consigliamo di consultare la nota del GSE (vedi Riferimenti).

Riferimenti

Erogazione incentivi, sostenibilità bioliquidi e conformità pellet e cippato
sul sito del GSE


Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)

(Filippo Franchetto)