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Cogenerazione: gse su agevolazioni

3 aprile 2012 - In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in tema di assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del D.lgs.79/99 GSE precisa quanto segue. L’art. 2, comma 8 del D.lgs. 79/99 ha definito cogenerazione “la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas” ( fonte: //www.gse.it )

Tali condizioni sono state indicate con la delibera n. 42/02 e s.m.i., che ha individuato i parametri al ricorrere dei quali la produzione combinata di energia elettrica e calore consente di accedere ai benefici di cui all’art. 3, comma 3 (i.e. priorità di dispacciamento) e all’art. 11, commi 2 e 4 (i.e. esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi) del D.lgs. 79/99, nel seguito, più genericamente, benefici. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, sono individuabili tre tipologie di cogenerazione:
* generazione simultanea, in un unico processo, di energia elettrica e calore (D.lgs. 20/07, art. 2, comma 1, lett. a), cui non è riconosciuto alcun beneficio;
* cogenerazione di cui alla delibera AEEG n. 42/02;
* cogenerazione ad alto rendimento di cui al D.lgs. 20/07 (art. 2, comma 1, lett. o).L’art. 6, commi 1 e 2 del D.lgs. 20/07, prevedendo espressamente che i benefici si applicano alla cogenerazione ad alto rendimento e alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui al DM 24 ottobre 2005, ne esclude l’applicazione alle altre forme di cogenerazione.
Le “Istruzioni operative per l’autocertificazione della produzione, importazione ed esportazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell’anno 2011” sono state aggiornate in linea con quanto illustrato.
GSE. Guida CAR 2012: //www.gse.it/it/comunicazione/GSE_Documenti/Guida%20CAR.pdf