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Contratti di locazione

L'Agenzia delle Entrate ha disposto che, unitamente al contratto di affitto, debba essere registrato anche l'APE dell'edificio o unità immobiliare oggetto del contratto. Non vengono, però, applicate imposte di bollo e registro.

Con la Risoluzione 22 novembre 2013, n. 83/E, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un contribuente che chiedeva:

• se l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica al contratto di locazione, introtto dalla Legge 90/2013 (di conversione del Dl 63/2013) "esplichi effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione";

• e "quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, all'attestato di prestazione energetica (Ape), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione".

L'APE si può registrare, ma non è obbligatorio

Alla prima domanda, l'Agenzia delle entrate ha risposto che "i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l'attestato di prestazione energetica ... in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione, atteso che l'obbligo di allegazione dell'attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell'atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto".

Niente imposte di bollo e registro

Nel caso in cui il locatario voglia registrare anche l'APE, "l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro, in quanto l'attestato non rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo della registrazione ... Si precisa, infine, che l'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo".

Registrazione postuma

Qualora, invece, il locatario voglia registrare l'APE in data successiva a quella in cui è stato registrato il contratto di affitto (ad esempio per conferire data certa all'attestazione), in tal caso l'imposta di registro va pagata per una cifra equivalente a 168 euro. L'Agenzia, infatti, precisa che in caso di registrazione postuma vanno applicate "le disposizioni previste, ai fini dell'imposta di registro, dall'articolo 8 del Tur secondo cui "chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto".

Riferimenti

Risoluzione Agenzia delle entrate 22 novembre 2013, n. 83
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)


Tutto quel che c'è da sapere sulla certificazione energetica degli edifici
in Nextville (Requisiti e Certificazioni)


Dl 63/2013 (convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)

(Maria Antonietta Giffoni)