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Cogenerazione, il parlamento introduce nuove modalità per l'applicazione delle accise

26 Aprile 2012
Cogenerazione, il parlamento introduce nuove modalità per l'applicazione delle accise
(Maria Antonietta Giffoni)

Le aliquote di accise previste per la produzione di energia elettrica si applicheranno a tutto il combustibile utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Le associazioni del settore già da tempo avevano chiesto al Governo di riparare a quella che consideravano una indebita tassazione, introdotta dall'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. n. 75649/RU del 6 settembre 2011.

Con Nota prot. n. 75649/RU, l’Agenzia delle dogane aveva ridefinito le modalità di accertamento, ai fini fiscali, delle quantità di prodotto energetico utilizzato dai cogeneratori per produrre energia elettrica e calore, introducendo un nuovo algoritmo per il calcolo dell’accisa sul combustibile utilizzato dagli impianti di cogenerazione, che teneva conto anche della quota parte di combustibile utilizzato per la "produzione di calore".

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Con il Disegno di Legge di conversione del Dl 16/2012, approvato definitivamente il 24 aprile in Senato, il parlamento ha riparato a questo grave errore che penalizzava l'efficienza energetica, modificando il regime fiscale da applicare ai combustibili che alimentano unità/impianti di cogenerazione. Il provvedimento ha riconosciuto a tutto il combustibile utilizzato dal cogeneratore le aliquote previste per la produzione di energia elettrica.

Art. 3-bis. – (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). – 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento".

Grande soddisfazione è stata espressa da Ascomac-Cogena che molto si è adoperata per conseguire questo "importante e strategico risultato", basato su un principio di diritto più volte segnalato dall'Associzione al Governo e al Parlamento: il cogeneratore non produce calore ma lo recupera utilmente e, dunque, il combustibile utilizzato non deve essere assoggettato alla aliquota di accisa per combustione ad uso industriale o civile. Ne consegue che tutto il prodotto energetico, e non solo una sua parte come avvenuto dal 1995 ad oggi, debba essere assoggettato ad aliquota di accisa per produzione elettrica.

"Non abbiamo questuato interessi di bottega, non abbiamo chiesto sconti sull'accisa, fatto di per sè iniquo nei confronti del Paese, soprattutto in un momento come quello attuale - ha affermato Carlo Belvedere Segretario Generale di Ascomac Cogena - ma evidenziato un chiaro principio di diritto, inapplicato dal 1995, esaminato ed accolto dal Legislatore".

"Il provvedimento - prosegue Belvedere - elimina in diritto l’applicazione di aliquota di accisa sulla attività di recupero del calore, quindi sul risparmio energetico, calore altrimenti disperso come avviene nelle centrali termoelettriche tradizionali; il recupero di calore, infatti, è una attività ben diversa dalla produzione di energia termica alla quale, come è corretto che sia, si applica l’aliquota di accisa per combustione".

In attesa che il Ministero dello Sviluppo economico vari il decreto attuativo per la determinazione dei coefficienti utili al calcolo delle nuove aliquote, il Ddl di conversione ha previsto che:

"Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento".


• Il Comunicato stampa di Cogena-Ascomac


• Agenzia Dogane: nuove modalità di contabilizzazione nelle officine elettriche con impianti di cogenerazione
dall'Archivio News di Nextville