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Autorizzazione unica,

Autorizzazione unica, non si sfugge dai termini perentori

I termini per il rilascio dell'autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 sono perentori e allo scadere di questi la Pa ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4473/2013 (vedi Riferimenti) evidenzia ancora una volta gli errori commessi dalle Pubbliche Amministrazioni in sede di procedimento di autorizzazione unica.

I Supremi Giudici hanno accolto le ragioni sollevate della società ricorrente che deduceva il fatto che la Regione Puglia, nonostante fossero trascorsi oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza , non aveva comunicato l'avvio del procedimento alle amministrazioni interessate nè aveva effettuato le attività di preparazione per la convocazione della conferenza di servizi.

La Regione giustificava la propria inerzia facendo valere il fatto di dover acquisire documentazione integrativa necessaria all'avvio della conferenza di servizi. Ragione che era bastata al Tar per dichiarare il ricorso improcedibile, ma che il Consiglio di Stato ha prontamente rifiutato affermando che la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 241/90 ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Detto obbligo, inoltre, deve essere letto insieme a quello stabilito nel Dlgs 387/2003 per il quale il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore ai 180 giorni e a tal fine la conferenza di servizi è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Per queste ragioni il termine non può tollerare sospensioni.

Ricordiamo che dall'entrata in vigore del Dlgs 28/2011 il termine non è più di 180 ma di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento.

I Giudici hanno inoltre ricordato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il termine massimo dalla presentazione della richiesta - oltre che ad essere perentorio - "risponde ad evidenti finalità di semplificazione ed accellerazione, sicchè può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Per queste ragioni i Giudici hanno ordinato alla Regione di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Riferimenti

Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

Sentenza Consiglio di Stato 9 settembre 2013, n. 4473 Energia - Autorizzazione impianti fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) - Termine conclusione procedimento - Natura - Perentorietà - Obbligo della P.a. di concludere il procedimento - Sussiste

Maria Concetta Zerbi