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È uscita in Gazzetta Ufficiale europea la nuova direttiva sull'efficienza energetica

Il testo approvato l'11 settembre scorso dal Parlamento europeo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri e entrerà in vigore il 4 dicembre 2012.

In vista degli obiettivi previsti dal cosiddetto "pacchetto clima-energia 20/20/20" (2009/29/Ce), la nuova Direttiva 2012/27/Ue chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica.

Articolo 3: "ciascun Stato dovrà stabilire un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica".

I principali ambiti sui quali si dovrà agire sono i seguenti:

• Edifici (articolo 4 e 5)

Ogni Stato membro dovrà prevedere "una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazio­nale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati".
Inoltre, ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali (organi amministrativi la cui competenza si estende a tutto il territorio di uno Stato membro). La norma si applicherà agli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².

• Appalti pubblici (articolo 6)

Il Governo centrale potrà acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con:

̀• il rapporto costi-efficacia,

• la fattibilità economica,

• una più ampia sostenibilità,

• l'idoneità tecnica,

• un livello sufficiente di concorrenza.

Questo obbligo si applica agli appalti i cui importi sono pari o superiori alle soglie definite nell'articolo 7 della Direttiva 2004/18/Ce (a seconda dei casi, le soglie indicate vanno da un minimo di 249.000 euro a un massimo di 6.242.000 euro).

• Utilities (articolo 7)

A partire dal 2014 e fino al 31 dicembre del 2020, i distributori e le società di vendita di energia al dettaglio dovranno conseguire risparmi energetici annui pari "all'1, 5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013". Potranno essere esclusi dal calcolo i volumi di vendita di energia utilizzata nei trasporti e per le attività industriali elen­cate all'allegato I della Direttiva 2003/87/Ce.

• Diagnosi energetiche (articolo 8)

Gli Stati membri dovranno adottare misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi". Gli audit dovranno essere svolti:

• in maniera indipendente da esperti qualificati e/o ac­creditati secondo criteri di qualificazione;

• eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Dovranno essere anche previsti specifici programmi per:

• incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la succes­siva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit,

• sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso ser­vizi di consulenza adeguati.

Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni, gli Stati membri devono adottare misure in grado di garantire che esse effettuino diagnosi energetiche da farsi "entro il 5 di­cembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del prece­dente". Sono esentate le aziende che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale.

• Contatori intelligenti (articolo 9)

I paesi dell'UE devono garantire che, nella misura in cui sia tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda sanitaria siano dotati di contatori intelligenti che riportino il consumo effettivo di energia.

• Contabilizzatori di calore (articolo 9)

Entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali con riscaldamento/raffreddamento centralizzato o serviti da una rete di teleriscaldamento, dovranno essere installati contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, dovranno essere installati contabilizzatori di calore individuali su ciascun radiatore. Se lo Stato membro dimostra che anche l'installazione dei contabilizzatori di calore non è efficiente in termini di costi, possono essere presi in considerazione metodi alternativi.

• Informazioni sui consumi in fattura (articolo 10)

Se i clienti finali non dispongono di contatori intelligenti, entro il 31 dicembre 2014 ogni Stato membro dovrà assicurarsi che, attraverso le fatture di energia elettrica e gas, i clienti finali siano informati in modo chiaro e comprensibile sui loro consumi.

• Informazione e coinvolgimento dei consumatori (articolo 12)

Gli Stati membri dovranno addottare specifiche misure per "promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche". Tra queste:

- strumenti e politiche atti a favorire cambia­menti comportamentali dei consumatori, come ad esempio incentivi fiscali, accesso a finanaziamenti, contributi o sovvenzioni, erogazione di informazioni; avvio di progetti esemplari, ecc.

- modi e mezzi per coinvolgere i consumatori e le loro asso­ciazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intel­ligenti.

• Promozione del mercato dei servizi energetici (articolo 18)

Per l'accesso delle Piccole e Medie e Imprese al mercato dei servizi energetici, i Paesi dell'Unione europea dovranno prevedere misure per:

- la diffusione di informazioni chiare e accessibili sui contratti relativi ai servizi energetici disponibili e su strumenti finanziari, incentivi, prestiti o contributi di sostegno all'efficienza energetica,

- lo sviluppo di marchi di qualità,

- la pubblicità di elenchi di fornitori di servizi energetici,

- il sostegno del settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici.

• Strumenti finanziari e fondo nazionale

Gli Stati membri hanno il compito di agevolare "l'istitu­zione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mas­simizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento".
Inoltre, può essere istituito "un fondo nazionale per l'efficienza energetica, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica".

Recepimento

La Direttiva dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2014 .

Abrogazioni e modifiche

La nuova Direttiva abroga e sostituisce:

• la Direttiva 2004/8/Ce (promozione della cogenerazione). L'abrogazione avrà effetto a partire dal 5 giu­gno 2014, "ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale. L'arti­colo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017".

• e la Direttiva 2006/32/Ce (efficienza negli usi finali dell'energia). Essa non avrà più effetto a partire dal 5 giugno 2014, "fatti salvi gli obblighi degli stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale".

Le modifiche previste dalla nuova Direttiva, invece, riguardano:

• la Direttiva 2010/30/Ue (Norme sull'etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia): i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 saranno soppressi a partire dal 5 giugno 2014,

Articolo 9
Appalti pubblici e incentivi
1. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi9 , che non rientrano nei settori esclusi in virtù dei suoi articoli da 12 a 18, cercano di acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono inoltre richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare soltanto prodotti che soddisfano tali criteri.
Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione dei criteri a efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/Ce.

• la Direttiva 2009/125/Ce (specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia): alla fine dell'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: "Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'ar­ticolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/Ue".

Riferimenti

Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/Ue
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2004/8/Ce
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/30/Ue
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/125/Ce
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/32/Ce
in Nextville (Norme e Interpretazioni)

(Maria Antonietta Giffoni)