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COME FARE UNA CANCELLAZIONE PER ERRORE SEGNALAZIONE

Se a seguito di una visura nella CR emergessero dati e segnalazioni errate a proprio carico, è possibile contestarle rivolgendosi direttamente all’intermediario che ha trasmesso le informazioni. Se è la stessa Banca d’Italia a sapere di possibili errori nelle segnalazioni, invita l’Istituto segnalante a controllare la posizione sospetta ed eventualmente a porvi rimedio. La normativa vigente prevede che la banca dati CR Centrale Rischi è sì gestita dalla Banca d’Italia ma gli unici responsabili dei dati in essa contenute sono gli intermediari segnalanti . Sono questi ultimi che hanno rapporti con i soggetti segnalati e ne detengono le relative informazioni e documenti. Ne deriva che gli Intermediari una volta constatato l’errore, devono trasmettere le dovute variazioni alla CR, che a sua volta comunica le rettifiche agli intermediari che avevano ricevuto i dati erronei.La Bancad’Italia non può assolutamente correggere autonomamente i dati registrati nella CR. Come richiedere la correzione dei dati: Accordo fra le parti. Come già detto gli unici responsabili dei dati registrati nella CR, sono gli intermediari, pertanto una volta venuti a conoscenza di errate segnalazioni a proprio carico, ci si può rivolgere a questi ultimi. Mediante una comunicazione scritta inviata per Fax o lettera raccomandata o per PEC (posta elettronica certificata), chiedete alla Banca, entro una data certa, siano annullate mediante pronta rettifica le discrasie tra le posizioni sostanziali e quelle pubblicizzate nella Centrale dei Rischi Banca d’Italia. Produrre la richiesta di rettifica o una contestazione formale in formato cartaceo o per posta certificata, vi permette di lasciare traccia della vostra segnalazione e fornire prova della vostra buona fede nei confronti di terzi intermediari. Inoltre dalla data di notifica decorrono i trenta giorni necessari prima di far ricorso all’ABF (all’Arbitro Bancario Finanziario) . Come Tutelarsi da errate segnalazioni in CR: Ricorso stragiudiziale. Prima di ricorrere alla magistratura è consigliabile e opportuno ricorrere in via stragiudiziale. Decorsi i trenta giorni dall’invio della richiesta di rettifica o della contestazione formale e senza aver avuto soddisfazione delle proprie richieste legittime dal proprio interlocutore, si ha l’opportunità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Ricordiamo che la decisione presa dall’ABF non obbliga la banca a comportarsi secondo quanto stabilito , tuttavia se tale decisione “ condanni ” l’intermediario e se questo non si attiene, sarà inserito in una speciale “black list” gestita dallo stesso ABF, causandone una cattiva reputazione. Preghiamo porre l’accento che nessuna Banca o Intermediario desidera finire in questa speciale “black list” proprio per le conseguenze che ne derivano (ispezioni, controlli ecc.). Ecco i vantaggi di ricorrere in via stragiudiziale: l’esiguo costo: 20 €, tra l’altro rimborsabili in caso di esito positivo; la procedura di ricorso è molto veloce e semplice; l’intermediario ha l’obbligo di accogliere il ricorso e quindi prestare attenzione a quanto contestatogli . ricorrere all’ABF non pregiudica un eventuale ricorso in via giudiziale; Chiedere la rettifica dei dati nella Centrale Rischi: ricorso in via giudiziale. Premettendo che far ricorso alla magistratura possa essere costoso, che inclini severamente i rapporti con la controparte anche per future operazioni e che i tempi di risposta possono essere molto dilatati, ciò non vuol dire che se si ha o presume di aver ragione non si debba procedere seguendo tale strada. Quando si ricorre alla magistratura per via di una segnalazione errata, l’intermediario ha l’obbligo di aggiornare lo stato delle informazioni contenute nella CR mettendo sotto la voce “CONTESTATA” appunto il credito discusso. (l’identico discorso vale anche quando si ricorre in via stragiudiziale). Non vi resta che affidarvi al vostro legale di fiducia.

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