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Estinzione anticipata

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Secondo la legge italiana il cliente che ha sottoscritto un contratto di credito al consumo può decidere in ogni momento di rimborsare anticipatamente il prestito. A tale scopo il cliente dovrà restituire l’importo ricevuto, o quanto ancora dovuto, maggiorato degli interessi e degli oneri maturati fino a quel momento. Normalmente nel contratto di finanziamento è previsto un ulteriore compenso da versare a favore dell’ente finanziatore che è spesso pari all’1% del capitale residuo.

Salvo che sia diversamente specificato direttamente nel contratto di finanziamento, per capitale residuo si intende la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’estinzione anticipata.
Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è quello in vigore al momento dell’estinzione.