Sei in: Altro

Mancato pagamento

MANCATO PAGAMENTO DI UNA O PIU' RATE

Al momento dell’accettazione di un contratto di finanziamento è indicata la data di scadenza delle singole rate; la banca o finanziaria, successivamente invierà ulteriori comunicazioni.
È buona regola rispettare le scadenze puntualmente: anche in caso di rimborso tramite addebito sul conto corrente si consiglia di verificare sempre con la massima attenzione che la rata sia stata regolarmente pagata dalla banca e che il pagamento sia andato a buon fine.
Le conseguenze di un ritardo o mancato pagamento di una rata possono essere così riassunte:

* Mora: gli interessi sono maggiorati di una determinata percentuale stabilita dalla legge.
* Registrazione: il rischio è quello di compromettere l’affidabilità creditizia con ripercussioni sulla futura concessione di altri prestiti da altre banche o finanziarie; si consideri infatti che i dati positivi e negativi possono essere condivisi dall’intero sistema bancario e finanziario ( vedi Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC ).
* Risoluzione del contratto:il mancato pagamento di anche una sola rata può autorizzare il finanziatore a risolvere il contratto unilateralmente.

In ogni caso, la banca o finanziaria, prima di registrare il ritardo in banca-dati avverte il cliente intimandolo di pagare (si dice messa in mora); inoltre si tenga comunque presente che nel caso di:
- primo ritardo: il primo ritardo non può essere visualizzato prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutive o prima di 60 giorni dall’aggiornamento mensile. Nel caso di un’impresa o di un professionista, il ritardo non può essere visualizzato prima di 30 giorni dall’aggiornamento mensile;
- ritardi successivi al primo di due rate o due mesi poi sanati: sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e ne rimane memoria per 12 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto saldo;
- ritardi superiori poi sanati: ne rimane memoria per 24 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto saldo.

In tutti i casi anche qualora un evento negativo non sia sanato questo non potrà rimanere registrato per più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento.