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Prestito bebe'

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha istituito un Fondo riservato a nuclei familiari con bambini appena nati o adottati.

Attraverso il rilascio di garanzie presso banche e intermediari finanziari, il Dipartimento, favorisce l'accesso al credito delle famiglie (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).

Con la legge di stabilità 2012, il Fondo è stato prorogato: per tanto le famiglie con bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014 , senza limitazoni di reddito, potranno richiedere un prestito fino a € 5.000 da restituire entro cinque anni.

Come funziona

Le garanzie dello Stato coprono il 50% del capitale finanziato, sono incondizionate e irrevocabili.

Nel caso in cui l' ISEE dichiarato fosse inferiore a € 15.000, la garanzia potrebbe arrivare fino al 75% del finanziamento.

L'erogazione del prestito rimarrà comunque facoltà degli istituti bancari, infatti la garanzia permette un tasso agevolato sul finanziamento, ma non l'esonero dal suo pagamento e dalla restituzione nei tempi concordati.

Più specificatamente, nel caso di un mancato pagamento delle rate, la banca o l'intermediario si rivolgerà in prima battuta al debitore e, se entro 60 giorni non dovesse seguire la messa in regola, allora potrà richiedere l'intervento al Fondo.Per ciò che concerne la quota resante al di fuori della garanzia, la banca o l'intermediario avranno diritto di rivalersi direttamente sull' inadempiente.

Chi può usufruirne

Il Fondo è accessibile tutti coloro che hanno potestà genitoriale su bambini nati o adottati nel triennio 2012 – 2014.

Nel caso di più figli, è possibile richiedere tanti finanziamenti quanti sono i figli.

Nel caso di potestà o affido condiviso sarà concesso un solo prestito per ogni bambino.

La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 Giugno dell' anno successivo alla nascita o all'adozione.

Come si richiede

La domanda va presentata presso l'istituto di credito compilando l'apposito modulo, in cui si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti e si dichiarano:

  • le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;

  • l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;

  • in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Una volta che l'istituto avrà verificato l'ammissione alla garanzia del Fondo, sarà lo stesso che provvederà all'erogazione del prestito, concordando direttamente con il richiedente tutte le modalità del contratto.

Qualora le dichiarazioni rilasciate dal beneficiario del prestito, risultassero non vere, il finanziamento sarà revocato.

È possibile trovare ulteriori approfondimenti e l'elenco aggiornato di tutte le banche e degli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa sul sito www.abi.it e www.fondonuovinati.it .

Riferimenti normativi:

- Decreto anticrisi (D.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009) - istituzione del fondo per il triennio 2009, 2010 e 2011.

- Legge 183/2011 "legge di stabilita' 2012", art. 12 - proroga del fondo per il triennio 2012, 2013 e 2014.

- Protocollo di intesa ABI/Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5/11/2009 (figli nati o adottati nel triennio 2009/2010/2011).

- Protocollo di intesa ABI/Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/7/2012 (figli nati o adottati nel triennio 2012/2013/2014).

richiedi informazioni sull'area contatti del minisito.

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